Personale

Niente concorso riservato se l'ex precario è già stato assunto di ruolo in un'altra Pa

Le disposizioni sulle procedure di stabilizzazione sono oggetto di interpretazione restrittiva

di Pietro Alessio Palumbo

Qualunque deroga alla regola dell'assunzione nei ruoli della Pa mediante concorso pubblico è ammessa nei soli casi tipizzati dalla legge per cui le disposizioni sulle procedure di stabilizzazione dei dipendenti precari devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. In presenza di determinate condizioni preordinate a verificarne la coincidenza con le esigenze organizzative della Pa l'eliminazione del precariato costituisce interesse pubblico idoneo a giustificare eccezione alla regola generale della concorsualità. Tuttavia – ha chiarito il Consiglio di Stato (sentenza n. 7103/2022) - la cosiddetta stabilizzazione non può essere intesa come una forma di mero riconoscimento degli anni di lavoro a tempo determinato già espletati e dunque come strumento di mera valorizzazione dell'esperienza acquisita quale titolo per l'inquadramento. Al contrario essa si delinea come un meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo pregressa o ancora in essere ad una condizione di lavoro a tempo indeterminato; sicché cessata la prima posizione (come nel caso di specie in cui il lavoratore aveva conseguito un contratto a tempo indeterminato presso altra Pa e abbandonato il precedente contratto a tempo determinato nell'ente) non vi è più alcun margine per poter accedere ad una procedura riservata.

Nella vicenda il bando di concorso stabiliva che potevano partecipare alla selezione soltanto coloro che non erano già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Pa; la domanda doveva essere inoltrata per via telematica; l'interessato già dipendente di ruolo presso altra amministrazione non aveva potuto presentare la domanda per via telematica per cui l'aveva inoltrata in forma cartacea.

La stabilizzazione dei lavoratori precari costituisce obiettivo generale delle procedure riservate. La partecipazione a tali concorsi di soggetti già assunti a tempo indeterminato vanificherebbe l'obiettivo perseguito dalla normativa di ridurre il lavoro precario e al contempo comporterebbe un uso delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento del detto obiettivo per finalità diverse da quelle indicate dalla legge. Secondo il Consiglio di Stato essendo presupposto della procedura riservata l'assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto in ogni caso incompatibile con l'idea stessa di stabilizzazione del dipendente precario. Restringere la portata del concetto di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla sola Pa che gestisce la procedura significherebbe estendere la latitudine del concetto di lavoratore precario e dunque dilatare le maglie della stabilizzazione oltre il limite proprio e letterale della normativa di riferimento. Il che induce a concludere che tanto il dato testuale della legge quanto le stesse regole interpretative sconsigliano letture manipolative in senso ampliativo delle condizioni di ammissione alle selezioni riservate.

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