I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Fondo pluriennale vincolato alla luce delle nuove disposizioni del Dl 50/2022

di Alba Giuseppina Agus - Rubrica a cura di Anutel

Per la sezione regionale Lombardia della Corte dei conti è riconosciuta all'ete la possibilità di avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato e in parte da risorse dell'esercizio. Questo è il parere espresso dalla Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 155/2022.

La richiesta di parere, presentata dal comune di Como, riguarda il corretto utilizzo del fondo pluriennale vincolato alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022).

In particolare l'ente chiede se sia possibile integrare i quadri economici di opere reimputate e finanziate dal fondo pluriennale vincolato con altre risorse, come entrate dell'esercizio o avanzo di amministrazione, a copertura delle somme relative all'aggiornamento dei prezzari, di cui all'articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), con il risultato di avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell'esercizio; in alternativa il rifinanziamento dell'intera opera con risorse dell'esercizio, cancellando le somme del quadro economico originario finanziato da fondo pluriennale vincolato e facendo confluire tali somme nell'avanzo di amministrazione a fine esercizio.

Nel formulare il parere, i magistrati partono dal principio contabile allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, punto 5.4 in cui si precisa che «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse». In particolare, è il punto 5.4.9 del citato allegato che disciplina la fattispecie delle risorse accantonate del Fpv, per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), del Dlgs 50/2016, di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Dlgs 50/2016 in materia di affidamento dei contratti sottosoglia. Tale principio prevede che, a fine esercizio, le risorse sono interamente conservate nel Fpv determinato in sede di rendiconto «a condizione che siano verificate le seguenti due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.00 e 100.000 euro;
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

Emerge dal principio contabile il ruolo del fondo pluriennale vincolato:
1. a garanzia degli equilibri di bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse e il loro impiego;
2. inteso come uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali (correnti e di investimento), in grado di evidenziare in maniera trasparente e attendibile il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo che va oltre l'anno per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste;
3. un saldo che permette di mantenere e fornire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale, in modo che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse finanziare per onorare le relative scadenze finanziarie.

È sempre la Corte a precisare che, la funzione che i principi contabili attribuiscono al Fpv non esclude, anche in presenza di un Fpv su cui è stata imputata la spesa, che l'Ente alla luce di un fatto sopravvenuto, come nel caso dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione a cui normativamente deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tale copertura potrà essere garantita esclusivamente al momento in cui tale obbligo si è perfezionato e quindi non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

A tale ultimo riguardo, la Corte dei conti ha rimarcato che alla luce dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, in particolare di cui al punto 5.4.9, e in seguito all'aggiornamento del prezzario previsto dall'articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), «l'Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da FPV ed in parte da risorse dell'esercizio. L'Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell'imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell'obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria».

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

INZIATIVE IN PRESENZA

Biella, 3/11/2022: Il nuovo canone unico patrimoniale applicato all'occupazione del suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27/12/2019 n. 160 (9,00-14,00)

Soriano del Cimino (Vt) (10/11/2022): Le principali problematiche su Imu, Tari e sull'attività di accertamento nel 2022-2023 (9,00-14,00)

Massa (Mc) 21/11/2022: La riforma del processo tributario e la mediazione tributaria (9,00-13,30)

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 9/11/2022: La procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla legge 689/81 - quadro di sintesi e approfondimento degli aspetti operativi di competenza comunale (dall'accertamento- contestazione all'ordinanza-ingiunzione) (15,30-17,30)

-17-18/11/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione (10,00-12,00)

- 24/11/2022: Arera - testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif): novità, obblighi, criticità e soluzioni (9,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

16/11/2022: I compiti e le funzioni dell'economo comunale (15,30-17,30)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV. Corso FAD 2022: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali. IL CORSO si terrà a partire da NOVEMBRE 2022 fino a DICEMBRE 2022 (18-21-25-28/11 – 2-5-9-12-16/12 dalle ore 13 alle ore 16).
https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadNov22.pdf