Fisco e contabilità

Dichiarazione Iva 2023, nella bozza dell'agenzia delle Entrate opportuna l'aggiunta di un rigo al Quadro VN

Una integrazione utile a evitare errori o incertezze nella compilazione

di Francesco Vegni e Nicola Tonveronachi

A metà dicembre sono state rese note dall'agenzia delle Entrate le bozze del modello di dichiarazione Iva 2023 (anno d'imposta 2022). Tra le altre cose, si evidenzia che il Quadro VN è composto anche quest'anno da soltanto 4 righe come in passato, e non invece da 5 righe.

A parere di chi scrive, questa impostazione è formalmente imprecisa perché, come ricordano le istruzioni ministeriali il quadro «è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2022 una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa Iva 2020, relativa al 2019, presentata nel 2022). Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del d.P.R. n. 322 del 1998)».

Il citato articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni Iva possono essere integrate per correggere errori o omissioni, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del Dpr 633/1972.

Tale ultima norma, riferita ai termini per gli accertamenti, stabilisce che «gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione».

L'articolo 1, comma 132, della legge 208/2015, ha statuito che «le disposizioni di cui all'art. 57, commi 1, sopra citato… si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione …».

In ragione di quanto sopra, qualora entro il 31 dicembre 2022 un contribuente abbia operato il reinvio di una dichiarazione Iva 2017 "integrativa a favore" riferita all'anno d'imposta 2016, l'eventuale maggior credito può riportarlo nel Quadro VN della Dichiarazione Iva 2023 (e nel rigo VL11).

Ma se lo stesso contribuente, sempre entro il 31 dicembre 2022, avesse operato anche il reinvio delle Dichiarazioni Iva "integrative a favore" 2018, 2019, 2020, 2021 (anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020) anche tali eventuali maggiori crediti potrebbero essere riportati nello stesso Quadro VN (e la loro sommatoria nel rigo VL11). Per cui, a differenza degli anni precedenti, sarebbe stato opportuno, per i tecnici dell'Amministrazione finanziaria, nella predisposizione della Bozza Iva annuale 2023, aggiungere in tale Quadro un ulteriore rigo, per evitare errori o incertezze nella compilazione (per inciso, l'eventuale maggior credito derivante dal reinvio della Dichiarazione Iva 2021 – anno d'imposta 2020 – "integrativa a favore" viene invece direttamente riportato nel rigo VL8 della Dichiarazione Iva 2023).

É pur vero che le istruzioni al Quadro VN prevedono alla fine che «…la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VN non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio», consentendo quindi la possibilità di compilare più Quadri VN, ma considerando che l'anno 2016 costituisce una sorta di "spartiacque" tra il vecchio termine di 4 anni (previsto fino al 2015) e il nuovo termine di 5 anni (previsto a decorrere dal 2016) per il reinvio delle Dichiarazioni "integrative a favore", sarebbe opportuno, per maggiore trasparenza e per ridurre la probabilità di errori e di conseguente emissione di Avvisi, una modifica formale alla struttura del Quadro VN da parte dell'agenzia delle Entrate.

Sarebbe infatti sufficiente aggiungere un rigo, dando altresì chiarezza applicativa alla norma, già di per se stessa poco chiara, dal momento che l'articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 rinvia all'articolo 57 del Dpr 633/1972 che riguarda gli avvisi di accertamento, norma che è stata oggetto di modifica da parte dell'articolo 1, comma 132, della legge 208/2015, modifica che riguarda, oltre che direttamente gli avvisi di accertamento, implicitamente anche il reinvio delle Dichiarazioni "integrative a favore", ma soltanto considerando il "combinato disposto" tra le diverse disposizioni, operazione che realisticamente non può considerarsi scontata da parte del contribuente, che non può essere chiamato sempre ad "indovinare" l'interpretazione normativa scelta come "quella giusta" da parte dell'Amministrazione finanziaria).

Tra l'altro, che il problema potrebbe sussistere lo prova quanto accaduto, per una situazione non dissimile, alle Dichiarazioni Irap 2023 (Nt+ Enti locali & edilizia del 3 ottobre).

L'opportunità dell'inserimento di un ulteriore rigo nel Quadro VN della Dichiarazione Iva 2023 è implicitamente confermata anche dai contenuti del Quadro IS, Sezione XVII, della Dichiarazione Irap, per il quale sono state invece inopportunamente previste, fin dalla Dichiarazione Irap 2017 (la prima successiva alle modifiche introdotte dal Dl 193/2016 in materia di termini di reinvio delle Dichiarazioni "ultrannual a favore"), 5 righe invece che 4, generando così per gli operatori che compilano i Modelli agenzoriali il rischio di errore in quanto le annualità oggetto di possibile reinvio erano come detto, fino all'anno 2015 incluso, al massimo soltanto 4.

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