Urbanistica

No al ricorso contro il cantiere a tre anni dall'autorizzazione

Il Tar Sardegna boccia la contestazione tardiva di un intervento di demolizione e ricostruzione

di Davide Madeddu

Irricevibile il ricorso contro un permesso di demolizione e ricostruzione presentato tre anni dopo il rilascio delle autorizzazioni. «Chi intende avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente. Il tutto secondo i canoni di diligenza e di buona fede in senso oggettivo, senza poter differire per fatto a sé imputabile l'impugnativa del titolo edilizio». È una delle motivazioni con cui i giudici del Tribunale amministrativo di Cagliari (sentenza numero 765/2021) hanno dichiarato irricevibile il ricorso di cinque persone contro un provvedimento con cui si autorizzava la demolizione di un vecchio stabile e la costruzione di una palazzina con appartamenti.

Tutto inizia nel 2018 quando i proprietari di una struttura che ospitava uno storico cinema ottengono le autorizzazioni per la ristrutturazione che prevedeva la demolizione del vecchio fabbricato e la costruzione, al suo posto, di un palazzo di sei piani, oltre a un ulteriore piano in cosiddetto "ritiro". A presentare ricorso diversi proprietari di abitazioni situate nelle immediate vicinanze, i quali lamentano che «dalla realizzazione del nuovo edificio conseguirebbe un grave deterioramento del contesto ambientale circostante, con pregiudizio per la luminosità, la panoramicità di cui avevano sempre goduto dalle loro proprietà, e con consistente diminuzione del valore economico del loro patrimonio edilizio». E oltre ad altre contestazioni chiedono, previa sospensione, «l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese».

A marzo 2021 la presentazione del ricorso. Nell'aprile del 2021 il Tar respinge l'istanza cautelare di sospensione. I giudici rimarcano che l'impugnazione per cui è causa «concerne un atto risalente a quasi 3 anni prima dell'avvio a notifica del ricorso e dopo che sono state già da tempo realizzate consistenti opere edilizie».I ricorrenti sottolineano di «non aver immediatamente avuto la percezione dell'imponenza del progetto portato avanti dalla controinteressata, anche perché alcuni di loro, non dimoranti abitualmente in città per motivi di studio, non avevano potuto avere adeguate informazioni sul destino dell'area».

Nello specifico, sostengono di essere venuti a conoscenza solo dopo aver inoltrato, il 26 gennaio 2021, un'istanza d'accesso agli atti al locale Sportello Unico delle Attività Produttive e dell'Edilizia. Solo da questa data, a loro avviso, «sarebbe iniziato a decorrere il termine impugnatorio rispetto al quale il ricorso – notificato il 15 marzo 2021 – sarebbe stato, pertanto, tempestivamente proposto». Argomentazione non condivisa dal Collegio. Anche perché il rilascio del titolo edilizio, sottolineano, ha suscitato un immediato clamore mediatico «determinato dalla demolizione di un edificio destinato al pubblico spettacolo molto conosciuto nella comunità cagliaritana».

I lavori, avviati nel maggio del 2019, sospesi a luglio dello stesso anno e ripresi nel maggio 2020 hanno riguardato la totale demolizione della preesistente struttura, la rimozione delle relative macerie e la bonifica del sito da eternit, e la realizzazione delle fondazioni, del piano interrato, del solaio del piano terra e dei pilastri del primo piano . «Fin dalla fase di demolizione dell'esistente - fanno rilevare i giudici -, l'imponenza del cantiere, la presenza di numerose maestranze e l'operatività di ingenti mezzi ed attrezzature (tra queste una gru svettante sui circostanti edifici) avrebbero fin da subito dovuto suscitare, nell'ottica di una diligente attività di vigilanza a tutela della proprietà, un'iniziativa procedimentale volta all'esercizio dell'accesso agli atti per comprendere la portata dell'intervento programmato». Inoltre i giudici sottolineano anche il fatto che sin dall'avvio dei lavori è stato sistemato il cartello con l'oggetto dell'intervento, così come era stato sistemato lo spazio per la vendita dei futuri appartamenti.

«Vi erano dunque, ad avviso del Collegio, tutte le condizioni affinché i proprietari degli edifici limitrofi, ove avessero usato l'ordinaria diligenza, potessero acquisire, almeno dal giugno 2020, piena cognizione dell'intervento edilizio in corso di realizzazione». Per i giudici, che ricordano come il ricorso sia stato presentato tre anni dopo il rilascio delle autorizzazioni, «colui che intende avversare un intervento edilizio ha il preciso onere di attivarsi tempestivamente, secondo i canoni di diligenza e di buona fede in senso oggettivo, senza poter differire per fatto a sé imputabile l'impugnativa del titolo edilizio». Ricorso dichiarato irricevibile, spese compensate.

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