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L'impatto del nuovo codice degli appalti sui documenti di programmazione dell'ente e sui principi contabili

di Michele Tetro (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Il Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 ha approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, che va a sostituire il precedente codice (Dlgs 50/2016). Il nuovo codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma le disposizioni acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023, anche se per alcune viene previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicano quelle del vecchio codice.

Luglio 2023 sarà anche il mese della programmazione per gli enti locali, sia per quelli in ritardo avendo ancora la possibilità di approvare il bilancio di previsione 2023-2025, il cui termine come sappiamo è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio, sia per quelli che avvieranno l'adozione del DUP 2024-2026 e la presentazione all'organo consiliare del Documento unico di programmazione da parte della giunta.

É bene ricordare che attualmente i principi contabili 4/1 e 4/2 del Dlgs 118/2011 sono disallineati rispetto al codice dei contratti appena varato, che come detto acquisterà efficacia dall'inizio proprio del prossimo mese di luglio.

In attesa della modifica dei principi contabili allegati al Dlgs 118/2011, analizziamo come devono nel frattempo regolarsi gli enti locali e i relativi organi di revisione, per le non banali implicazioni in materia di programmazione e bilancio del Dlgs 36/2023.

L'articolo 37 del nuovo Codice prevede due innovazioni in tema di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, rispetto al testo previgente di cui all'articolo 21 del Dlgs 50/2016, che viene abrogato dal 1° luglio 2023.

La prima innovazione da segnalare interessa il programma degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, che diventa triennale (prima era biennale) e nel quale dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro (prima era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro). Si tratta di una modifica che ha sia la finalità di allineare la programmazione degli acquisti di beni e servizi alla programmazione triennale dei lavori e, innanzitutto, alla programmazione triennale degli enti locali contenuta nel DUP e nel bilancio di previsione, che quella di escludere gli appalti inferiori a 140.000 euro, per i quali si potrà quindi procedere senza la relativa previsione nel programma.

Il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, nell'attuale versione, prevede che la Sezione Operativa del DUP contenga anche il programma "biennale" di forniture e servizi di cui all'articolo 21 del Dlgs 50/2016. Inoltre, lo stesso principio contabile statuisce che il programma è approvato con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, pertanto già nel DUP 2024/2026, da adottare entro il prossimo 31 luglio, dovrà essere contenuto il nuovo programma triennale degli acquisti.

Passando al programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali, la novità riguarda nell'innalzamento della soglia economica dei lavori che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 a 150.000 euro.

Tutti e due i richiamati programmi dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice, che non variano in modo significativo, se non per le novità innanzi citate, da quelli precedenti approvati con Dm 16 gennaio 2018 n. 14 (che viene abrogato dal 1° luglio 2023).

Dal 1° luglio 2023 il citato allegato I.5, all'articolo 9, prevede che i nuovi schemi si applicano per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

Partendo dalla predetta disposizione normativa si può, quindi, fare un punto della situazione:
• i programmi già approvati prima del 1° luglio 2023, utilizzando i vecchi schemi, non occorre che vengano riapprovati al fine di adeguarli agli schemi del nuovo Codice;
• in caso di variazione dei programmi già approvati alla data del 1° luglio 2023, occorrerà utilizzare i nuovi schemi;
• dovranno necessariamente essere utilizzati i nuovi modelli in caso di approvazione ex novo dei programmi 2023/2025 dopo il 1° luglio 2023, tenendo anche conto della proroga al 31/7 del termine di approvazione del previsionale 2023-2025.

Per quanto riguarda il programma dei lavori pubblici e, più in particolare, le nuove soglie di affidamento diretto degli appalti, interessano sicuramente i seguenti aspetti normati dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al Dlgs 118/2011:
1) la registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale (paragrafo 5.3.12);
2) la registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro (paragrafo 5.3.13);
3) la registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale (paragrafo 5.3.14);
4) la formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione (paragrafo 5.4.8);
5) la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate (paragrafo 5.4.9).

I paragrafi 5.3.12 e 5.314 riguardano aspetti contabili riferiti letteralmente a lavori inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale. Pertanto, con il nuovo Codice cambia solo il fatto che non si tratta più di lavori di importo pari o superiore a 100.000 bensì a 150.000 euro.

Stessa considerazione vale per il paragrafo 5.3.13, dove il riferimento al valore stimato inferiore a 100.000 euro è da intendersi alla soglia per cui un lavoro non deve essere inserito nel programma e nell'elenco annuale del vecchio Codice. La conseguenza è che dal 1° luglio 2023 tale riferimento dovrà intendersi fatto a lavori di valore stimato inferiore a 150.000 euro, che è la soglia entro la quale un lavoro, con il nuovo Codice, non deve essere inserito nel programma e nell'elenco annuale.

In ultimo, per quel che concerne i paragrafi 5.4.8 e 5.4.9 il riferimento a interventi di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lettera a), ovvero 40.000 euro, per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, dovrebbe essere inteso come riferito alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del Dlgs 36/2023, che hanno elevato tale soglia per i lavori a 150.000 euro e per servizi e forniture a 140.000.

(*) Ancrel Bari-Bat

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