I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Impianti di energia da fonti rinnovabili: autorizzazione, installazione e l'esercizio

di Mauro Calabres

Fonti di energia rinnovabile (Fer) - Impianti fotovoltaici- Autorizzazione - Localizzazione - Aree idonee - Competenza - Regioni - Comuni - Procedimento Unico
In materia di impianti alimentati di Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) vige quanto stabilito dall’articolo 12, comma 4, del Dlgs n. 387 del 2003, di Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce per la promozione dell’energia elettrica prodotta da Fer, ai sensi del quale l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti Fer deve essere rilasciata nell’ambito di un «Procedimento Unico», con la partecipazione di tutte le Amministrazioni Pubbliche interessate e che deve concludersi entro novanta giorni. Tale norma fissa, pertanto, un principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili stabilito dalla normativa europea», attraverso il bilanciamento dell’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità.
Le finalità di promozione delle fonti Fer non ammettono eccezioni sull’intero territorio nazionale, non potendo le Regioni in alcun modo sospendere le procedure di autorizzazione, tantomeno subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla Legge statale, come l’individuazione da parte dei Comuni delle aree idonee o non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici, essendo riservata alla deputata sede del Procedimento Unico la contemporanea e completa valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, nel confronto tra l’interesse del soggetto privato operatore economico e gli ulteriori interessi costituzionalmente tutelati di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità, permettendo la struttura del procedimento amministrativo l’emersione di tutti gli interessi coinvolti, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione.

Corte Costituzionale, Sentenza 27 ottobre 2022, n. 221

 

Fonti di energia rinnovabile (Fer) - Impianti fotovoltaici a terra- Autorizzazione - Localizzazione - Aree non idonee - Interesse paesaggistico - Linee Guida - Regioni
In materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Fer), le Regioni devono conformarsi alla disciplina statale dei regimi abilitativi degli impianti Fer, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in particolare ai principi fondamentali, previsti dal Dlg. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo articolo 12, comma 10, dalle previste «Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al Decreto del Mise 10 settembre 2010, approvate in sede di Conferenza Unificata, che, quale espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni, hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale.
Pertanto, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime le discipline regionali che, autonomamente e per Legge, in contrasto con le Linee Guida, prevedono criteri generali e individuano esse stesse le aree inidonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare gli impianti fotovoltaici a terra, così introducendo preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscono ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa, potendo gli Enti regionali, solo all’esito della prescritta procedura amministrativa di valutazione e comparazione degli interessi coinvolti, indicare come aree e siti, non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti, le aree particolarmente sensibili o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio.

Corte Costituzionale, Sentenza 21 ottobre 2022, n. 216

 

Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Impianti eolici - Autorizzazione Unica - Localizzazione - Aree idonee - Promozione delle fonti rinnovabili - Valutazione discrezionale - Tutela Ambientale - Vincoli
In merito alla procedura di Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, nella specie composto da ben 41 aerogeneratori, il criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici, in virtù del principio fondamentale di cui all’articolo 12 del Dlgs n. 387 del 2003, vincolante per tutte le Regioni, deve essere individuato nel principio di massima diffusione delle Fonti di Energia Rinnovabili (Fer), derivante dalla normativa europea, che trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza regionale.
In sede di procedimento unico di autorizzazione all’installazione di impianti Fer, l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, storico artistica e paesaggistica è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, secondo quanto stabilito dalle «Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» di cui al Decreto del Mise 10 settembre 2010, essendo l’ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli, laddove i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici, ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro facenti parte del patrimonio culturale della Nazione.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 5 settembre 2022, n. 7694


Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Impianti eolici - Criteri di localizzazione - Aree inidonee - Limite di saturazione - Carico insediativo di impianti Fer - Divieto generalizzato

In tema di criteri per la individuazione delle aree «sature» e pertanto non idonee all’installazione di impianti eolici, in virtù della densità di impianti per chilometro quadrato di territorio comunale, va ribadito che non appartiene alla competenza legislativa delle Regioni la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile contenuto nell’articolo 12, comma 10, del Dlgs. n. 387 del 2003, attraverso l’introduzione di un limite generale alla realizzazione di impianti da fonte eolica valevole sull’intero territorio regionale, potendo l’Amministrazione regionale solo individuare, caso per caso, aree siti non idonei, con specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 24 ottobre 2022, n. 9038

 

Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Biomasse - Procedimento autorizzatorio - Soglie dimensionali - Valutazione di Impatto Ambientale - Screening - Linee Guida
Nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio «tempus regit actum» comporta che la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio. Ne consegue che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo «jus superveniens» reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici.
Pertanto, in merito al giudizio di compatibilità ambientale, in sede di Valutazione di Assoggettabilità del progetto, cd «screening» alla Valutazione di Impatto Ambientale (Via), con riguardo ad un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti da filiera corta, con le «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome», adottate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, 30 marzo 2015 n. 52, sono stati stabiliti parametri uniformi validi a livello nazionale per l’esenzione dalla Via di progetti di interesse regionale al di sotto di determinate soglie di potenza, applicabili anche ai procedimenti amministrativi già pendenti, residuando alle Regioni la sola possibilità di presentare istanze al Ministero dell’Ambiente per ottenere riduzioni percentuali delle soglie dimensionali.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 24 ottobre 2022, n. 9045

 

Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Impianto fotovoltaico - Autorizzazione Unica - Termini del procedimento - Responsabilità P.A. - Interessi legittimi - Tariffe incentivanti - Risarcimento danni - Responsabilità Aquiliana
In materia di Autorizzazione Unica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia per illegittimità del provvedimento che per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito «aquiliano», con conseguente necessaria ricorrenza dei presupposti oggettivi, in termini di prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale, e di carattere soggettivo, quali dolo o colpa del danneggiante, potendo la colpevolezza della P.a. essere riconosciuta solo se l’adozione o la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede che ispirano l’esercizio dell’attività amministrativa.
Pertanto, non spetta il risarcimento del danno all’imprenditore che lamenta la mancata percezione delle tariffe incentivanti collegate dalla normativa alla realizzazione e alla messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, ancorando tale danno al «bene della vita» al mancato rilascio nei termini nei termini di legge dell’Autorizzazione Unica ambientale, non risultando allegata né tanto meno provata, la sicura o almeno l’altamente probabile spettanza delle tariffe incentivanti in ragione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, in quanto il riconoscimento della sovvenzione non è ancorato al solo possesso del titolo autorizzativo, ma prevede la necessaria costruzione e messa in esercizio dell’impianto.

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 31 ottobre 2022, n. 9417