Fisco e contabilità

Rischio illegittimità per le assunzioni se manca il piano della performance

É abbastanza diffusa fra i Comuni di medie dimensioni, la prassi di approvare prima solamente la parte finanziaria del Peg

di Corrado Mancini

Le pronunce della Corte dei conti, sezione regionale per il Veneto, delibere n. 69/2022 e n. 73/2022 (su NT+ Enti locali & edilizia di ieri) con le quali si afferma il principio secondo cui, in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance rilevano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(…) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati», fanno sorgere il dubbio circa la legittimità di tutte quelle assunzioni eventualmente perfezionate nelle more dell'adozione del piano della performance.

Questo perché è tutt'ora abbastanza diffusa, particolarmente fra i Comuni di medie dimensioni, la prassi di approvare, almeno in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Peg, vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, ed in un secondo memento, anche abbastanza lontano nel tempo, approvare il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance contrariamente a quanto disposto dell'articolo 169, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000 che prevede il piano dettagliato degli obiettivi e quello della performance unificati organicamente nel Peg e approvati, quindi, entro i termini previsti per l'adozione del documento (entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione). Con la conseguenza che la prassi di sdoppiare l'adozione dei documenti di programmazione con l'approvazione del piano della performance oltre il termine stabilito per il Peg comporta di fatto il mancato rispetto dei termini. Seguendo l'interpretazione letterale di quanto affermato dalla Sezione regionale per il Veneto e cioè: " in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance rilevano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009" comporterebbe, fra l'altro, per l'amministrazione la preclusione all'assunzione di personale.

Se da un lato l'adozione oltre i termini del piano della performance può costituire una sanatoria per le assunzioni da perfezionarsi da quel momento in avanti i dubbi sorgono per le assunzioni perfezionate prima del tardivo adempimento per il principio della irretroattività dell'azione amministrativa. La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità.

La questione coinvolge anche i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in quanto, la parziale deroga prevista dell'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000 che rende facoltativa l'adozione del Peg, seguendo le affermazioni dei Magistrati contabili, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1 del Dlgs 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio da adottarsi, in questo caso, entro il termine perentorio del 31 gennaio, termine che molte volte viene disatteso pur proseguendo con il perfezionamento delle procedure assunzionali.

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