Amministratori

Servizio di tesoreria, il ritardo per cattiva programmazione del Comune non giustifica la proroga senza urgenza

Per Anac, le stazioni appaltanti avrebbero potuto attivare con congruo anticipo le procedure per il nuovo affidamento

di Manuela Sodini

Anac, con un atto pubblicato il 2 settembre, ha richiamato un Comune e un'azienda di servizi alla persona (Apsp) al rispetto della normativa avendo prorogato il servizio di tesoreria in modo non conforme alla legge. Nello specifico, dall'istruttoria, è emerso che il Comune ha disposto l'affidamento in proroga del servizio di tesoreria all'operatore economico uscente per un periodo di ulteriori 6 mesi dalla scadenza del contratto ), in ragione del fatto che la gara bandita per il nuovo affidamento è andata deserta. Diversamente, l'Apsp ha disposto l'affidamento in proroga del servizio al medesimo operatore economico per ulteriori 3 mesi dalla scadenza del contratto, in ragione della carenza di personale amministrativo qualificato, salvo poi disporre una nuova proroga stante le difficoltà nel reperire altro istituto di credito disponibile allo svolgimento del servizio di tesoreria.

Anac ricorda che l'istituto della proroga è uno strumento con il quale è ammesso il prolungamento della durata del contratto nei soli casi in cui vi sia la necessità di assicurare lo svolgersi del servizio nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione. Al di fuori dei limiti definiti dall' articolo 106, comma 11, del decreto 50/2016, la proroga si pone in difformità con la normativa in materia di contratti pubblici e con i principi che governano l'evidenza pubblica, rappresentando, nella sostanza, un affidamento diretto senza gara. Dello stesso avviso la giurisprudenza che considera la proroga o il rinnovo di un contratto quale contratto nuovo, la proroga può essere concessa solo per evitare l'interruzione delle attività in atto, per il tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2151/2011).

La proroga tecnica è legittima quando ricorrono i seguenti presupposti: la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo al fine di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente; la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga, l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario; l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e, quindi, nel contratto di appalto.

Nel caso di specie, osserva Anac, sia la proroga disposta dal Comune che quella disposta dall'Apsp (non previste, tra l'altro, contrattualmente), benché limitate al tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara, effettivamente bandita da entrambe le stazioni appaltanti, non presentano il carattere dell'urgenza; il ritardo nella conclusione della gara per il nuovo affidamento è imputabile esclusivamente a un difetto di programmazione da parte delle stazioni appaltanti.

Infatti, il Comune ha bandito la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria solo in data 18 novembre 2021, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 22 dicembre 2021, solo nove giorni prima della scadenza della convenzione con la banca affidataria del servizio; anche se a quella data fossero pervenute offerte valide, l'amministrazione non avrebbe potuto comunque aggiudicare il servizio prima della scadenza del contratto originario.

L'Apsp ha bandito la gara per l'affidamento del servizio addirittura nel giorno stesso di scadenza del precedente contratto. Tale ritardo non può essere giustificato alla luce di generiche «carenze di personale», l'ente avrebbe potuto comunque attivarsi in altro modo ben prima dell'approssimarsi della scadenza della Convenzione con la banca affidataria del servizio.

Conclude Anac rilevando che in entrambi i casi non emerge quel «ritardo non imputabile all'amministrazione» che legittimerebbe la concessione in proroga del servizio. L'assenza di una corretta programmazione moltiplica le emergenze e la proroga non risponde alla sua unica funzione di strumento di transizione per il tempo strettamente necessario a espletare la nuova procedura, diventando un ammortizzatore pluriennale di inefficienze di programmazione.

Per Anac, le stazioni appaltanti avrebbero potuto attivare con congruo anticipo le procedure per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria, programmando con efficienza la gara e, considerate le semplificazioni introdotte dal Decreto Semplificazioni, aggiudicare il servizio in tempi brevi.

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