Personale

Welfare integrativo impossibile per il personale senza risorse già stanziate

L'Aran è ritornata sull'argomento introdotto dalla tornata contrattuale per il triennio 2016/2018

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Con due distinti pareri (CFL149 e AFL48), pubblicati in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi», l'Aran ritorna sull'argomento del welfare integrativo (sia del personale del comparto che della dirigenza), introdotto dalla tornata contrattuale relativa al triennio 2016/2018, al fine di chiarire la portata delle norme contrattuali ed assicurare una omogenea e corretta applicazione dell'istituto.

I dirigenti
Il comma 2 dell'articolo 32 del contratto del 17 dicembre 2020 ha previsto che gli oneri per la concessione dei benefici sono sostenuti utilizzando le disponibilità «già previste», per la medesima finalità, da precedenti norme e per la «parte non coperta» da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte, non superiore al 2,5%, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Ma la formulazione letterale della disposizione (con gli incisi «già previste» e «parte non coperta») consente a quegli enti locali che negli anni scorsi non hanno mai impiegato risorse a tal fine di promuovere, a partire dal 2021, le politiche di welfare integrativo?
La risposta dell'Aran riprende sostanzialmente quanto già affermato con un precedente parere (AFL46, si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 26 novembre 2021).
In sintesi, la disposizione contrattuale consente agli enti, che non hanno mai destinato risorse ai fini di welfare integrativo, di poter utilizzare, dall'anno 2021 e seguenti, solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti di ciascun anno.
L'Agenzia ricorda che, in base alle regole contrattuali, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrattazione integrativa.
La base di calcolo del 2,5% è data dall'intera disponibilità del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, ma occorre porre particolare attenzione al rispetto della previsione contenuta nell'articolo 57, comma 3 del citato contratto ovvero quella di garantire a favore della retribuzione di risultato un importo non inferiore al 15% del fondo stesso.

Il personale del comparto
E per il personale del comparto, cosa succede se l'ente in passato non aveva già stanziato risorse per le politiche di welfare aziendale? Per i tecnici di Via del Corso, l'articolo 72 del contratto del 21 maggio 2018 stabilisce in modo chiaro e univoco che gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.
Pertanto, se l'ente non aveva già in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la citata disciplina contrattuale, atteso che il contratto non prevede altre e diverse forme di finanziamento (quale, ad esempio, l'utilizzo di risorse decentrate come ha avuto modo di chiarire l'Aran con il parere CFL29).
Il problema del finanziamento per questi enti (in realtà la gran parte) sembra giungere a una soluzione con il nuovo rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021.
Nell'atto di indirizzo del Comitato di settore autonomie locali del 14 luglio 2021 si legge, infatti, che l'attuazione nel comparto delle Funzioni locali dell'indirizzo in materia di welfare contrattuale contenuto nell'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021, impone il superamento, anche in un'ottica di armonizzazione tra i comparti, delle specifiche limitazioni al finanziamento del welfare contrattuale stabilite nel solo comparto delle Funzioni locali.
Risorse finanziarie che potranno derivare anche dalla possibilità di reimpiegare parte dei risparmi conseguenti ai piani di riorganizzazione in strumenti di welfare integrativo.

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