Progettazione

Prevenzione incendi, ecco la tabella di marcia per gli atenei: subito valutazione del rischio e misure compensative

In vigore dal 9 settembre il decreto del ministero dell'Interno: tutti gli adempimenti da qui al 2024 per edifici di università e istituti di alta formazione

di Mariagrazia Barletta

Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ancora in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi, devono adeguarsi alla normativa entro il 31 dicembre 2024 seguendo le scadenze e le prescrizioni del ministero dell'Interno contenute nel decreto 25 agosto, appena pubblicato in Gazzetta (edizione dell'8 settembre) e in vigore dal 9 settembre. Subito la valutazione del rischio e l'individuazione e applicazione di misure per la compensazione del rischio derivante dalla mancata osservanza delle norme.

Poi, la prima data da segnare è il 31 dicembre 2023, entro la quale le attività con oltre 150 persone presenti (ricadenti dunque nelle categorie B e C individuate dal Dpr 151 del 2011) dovranno richiedere la valutazione del progetto di adeguamento al competente Comando dei Vigili del Fuoco. Entro il 30 giugno 2024, tutte le attività con oltre 100 persone presenti (categorie A, B e C del Dpr) sono tenute a produrre una Scia antincendio che attesti la conformità ad alcune delle prescrizioni contenute nelle regole tecniche verticali (si può fare riferimento al Codice di prevenzione incendi o alla regola tradizionale del 26 agosto 1992). Infine, il percorso di "messa a norma" va completato entro il 31 dicembre 2024. Anche in questo caso, il completamento dei lavori di adeguamento va attestato tramite Scia. Restano da rispettare, indipendentemente dalle nuove scadenze, le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti.

Con il Dm 25 agosto 2022, il ministero dell'Interno ha dato attuazione a quanto era stato previsto dalla legge di conversione dell'ultimo Milleproroghe, che ha prorogato al 2024 il termine per la regolarizzazione delle Università e delle Istituzioni Afam (conservatori statali, accademie di belle arti, istituti musicali, accademie statali di danza e di arte drammatica, etc..) e ha demandato al ministero dell'Interno la predisposizione di un piano di adeguamento in step, sulla scorta di quanto già era stato previsto per le scuole con il Dm Interno del 12 maggio 2016.

Per compensare il rischio derivante dalla non conformità, nelle Università e nelle sedi delle Istituzioni Afam bisogna subito individuare idonee misure gestionali da attuare fino al completamento dell'adeguamento antincendio. Su questo punto, il Viminale dà precise indicazioni. Innanzitutto, si fa riferimento al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e, nello specifico, al capitolo S.5 dedicato alla gestione della sicurezza antincendio. Prioritaria è comunque la valutazione del rischio incendio, dalla quale deriva poi la scelta delle misure idonee che tengano conto delle carenze e delle non conformità presenti nelle attività. La valutazione del rischio deve inoltre «essere mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti».

Alcune delle misure gestionali da applicare sono comunque fornite dal Dm stesso, ma «a titolo esemplificativo e non esaustivo». Limitare il carico di incendio rendendolo compatibile con le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture, eliminare i materiali con reazione al fuoco non idonea, garantire che l'affollamento sia, in ogni condizione, compatibile con il sistema di esodo, pianificare una sorveglianza ad hoc, potenziare, coerentemente alla valutazione del rischio, il numero degli addetti antincendio, incrementare il numero di prove di evacuazione. Sono solo alcune delle azioni da considerare.

Tra l'altro, gli addetti antincendio potranno svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio. Nel caso in cui per tale servizio si ricorra ad un affidamento in appalto «dovranno essere utilizzati – prescrive la norma - operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Infine, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica.

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