Fisco e contabilità

Caos competenza nella gestione dell'anticipazione di tesoreria ante 2018 per gli enti in dissesto

Linea diversa tra la Sezione di controllo e quella giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria

di Claudio Carbone

In Italia la capacità di interpretare e di applicare le norme in modo diverso da parte dei giudici non ha mai fine. Ne è ulteriore testimonianza la medesima vicenda che ha interessato un Comune per la quale si sono espresse in maniera diversa la Sezione di controllo e quella giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria.

Più nel dettaglio, con la sentenza n. 41 del 2022, quest'ultima ha deciso sul ricorso riguardante la restituzione delle anticipazioni di tesoreria, ricevute dal Comune l'anno precedente a quello della dichiarazione del dissesto finanziario e il cui controvalore è stato medio tempore riacquisito dalla banca tesoriera, e dei relativi interessi, corrisposti sempre alla banca tesoriera. Secondo la parte ricorrente, la restituzione dell'anticipazione sarebbe stata illegittimamente operata in quanto la dichiarazione di dissesto ne avrebbe determinato l'attrazione in capo alla gestione dell'Osl e la sospensione della maturazione degli interessi passivi. Di contro, il tesoriere ha sostenuto la correttezza del suo operato richiamando la modifica dell'articolo 255, comma 10 del Tuel, introdotta dall'articolo 7, comma 878, lettera b) della legge 205/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi del quale non compete più all'Osl la gestione dell'anticipazione di tesoreria.

Ora come è noto il problema della competenza dell'Osl in ordine alla gestione dell'anticipazione di tesoreria, alla luce della richiamata novella legislativa, ha formato oggetto di precedenti pronunce della Corte dei conti, sia in sede giurisdizionale, che di controllo e come al solito sono emersi distinti orientamenti. Ma nel caso in questione con un aggravante perché la Sezione di controllo Umbra, con riferimento al medesimo Comune con la deliberazione n. 14/2021 aveva stabilito che la gestione dell'anticipazione di tesoreria concessa nel 2017 e in parte recuperata nello stesso anno, restava nella competenza dell'Osl in quanto originata da fatti di gestione precedenti all'entrata in vigore della nuova disposizione. Sempre su questa linea si era espresso anche il ministero sempre per il medesimo ente e a stessa conclusione era giunta la Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 60/2020.

Di segno opposto è stata la deliberazione n. 96/2019 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia che in base al principio generale di irretroattività della legge ha stabilito che per effetto della modifica apportata all'articolo 255 del Tuel, dal 1° agosto2018 l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell'Osl. Laddove, a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà, invece, a ricadere nel perimetro delle attribuzioni dell'Osl. Ad avviso della sentenza n. 41/2022 in commento, sebbene questa deliberazione non abbia specificamente statuito nel merito della differente fattispecie qui in esame, relativa ad una situazione di dissesto verificatasi dopo il 31/12/2017, nel riferirsi espressamente all'ipotesi di un dissesto dichiarato entro il 2017, è da ritenere che nell'inversa ipotesi di dissesto dichiarato dopo il 2017 e, quindi, in vigenza della nuova normativa, l'anticipazione di tesoreria non può ricadere nel perimetro delle attribuzioni dell'Osl. Aggiunge la sentenza che tale interpretazione è stata condivisa dalla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 39/2020 e nello stesso senso si è espresso anche la Direzione centrale della finanza locale con il parere reso il 3 aprile 2020 e quindi in questo caso in modo diverso rispetto al comune destinatario della sentenza in argomento. Questo, in sintesi, il ragionamento seguito dalla Corte dei conti Umbra con la sentenza n. 41/2022. Se è vero che la competenza dell'Osl va fatta risalire al 31/12 dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pare, tuttavia, che non si possa porre in discussione il fatto che gli ambiti di competenza su cui si estende tale gestione vadano individuati con riferimento alla legge in vigore nel momento in cui tale gestione ha inizio. Sicché subentrando l'Osl in seguito al dissesto, deliberato nel 2018, è alle regole in quel momento vigenti che occorre far riferimento.

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