Urbanistica

Superbonus 110%, con il pro rata Iva lo sconto in fattura è parziale

Quando l'imposta indetraibile è provvisoria l'opzione andrà esercitata al netto di Iva

di Luca De Stefani

Prima di conoscere l’Iva indetraibile dall’imposta stessa, a seguito della percentuale definitiva di pro-rata per operazioni esenti, l’eventuale opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovrà essere effettuata al netto di Iva, riservandosi di effettuare successivamente la detrazione dell’imposta sui redditi con il superbonus al 110%, soltanto dopo aver conosciuto la percentuale definitiva di pro-rata. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 118 dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri.

Relativamente alle spese sostenute per gli interventi agevolati con il superbonus del 110%, l’eventuale Iva indetraibile (dall’Iva stessa), anche in misura parziale (ad esempio, in base al pro rata), da parte dei soggetti passivi Iva, «si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio» (cioè rileva per l’imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%), «indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente» (ad esempio, il regime della legge 398/1991 per le Asd, la dispensa degli adempimenti per operazioni esenti o il reverse charge interno).

Per i soggetti passivi Iva che effettuano sia operazioni attive imponibili sia operazioni attive esenti, la detrazione dell’Iva sulle fatture passive spetta solo in misura proporzionale al cosiddetto pro-rata, cioè al rapporto tra l’importo annuale delle operazioni che consentono la detrazione e lo stesso ammontare, aumentato di quelle esenti.

Nel corso dell’anno, quindi, non conoscendo il pro-rata annuale definitivo, la detrazione è «provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno».

In sostanza, al momento del ricevimento della fattura agevolata con un bonus edile, l’Iva non detraibile è determinata solo in via provvisoria, in quanto il pro-rata dell’anno non è definito e si applica la percentuale di detrazione dell’anno precedente.

In questi casi, allora, se il soggetto passivo Iva che riceve la fattura dell’opera edile agevolata, ad esempio, con il superbonus, intende optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura dovrà calcolare questa opzione «solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva (sconto parziale)».

Il credito d’imposta viene calcolato solo sull’importo dello sconto applicato: quindi, se la spesa per interventi è, ad esempio, di 10mila euro più Iva, il fornitore può applicare uno sconto parziale di 10mila euro, maturando un credito d’imposta pari a 11mila euro.

Quanto all’Iva che, sulla base della percentuale del pro-rata definitivo dell’anno rimarrà a carico del soggetto passivo Iva a consuntivo (in sede di modello Iva annuale), perché indetraibile dall’Iva, sarà possibile fruire, successivamente, della detrazione del superbonus del 110% direttamente nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto.

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