Appalti

Autostrade, ok alla concessione congiunta dei servizi «oil e non oil»

Tar Sicilia: l'affido congiunto dei servizi di ristorazione e carburanti non viola il principio della suddivisione in lotti

di Pietro Verna

La decisione assunta dal Consorzio per le Autostrade Siciliane di riunire in un lotto funzionale la gestione congiunta dei servizi Oil e non Oil nelle aree di servizio autostradali non viola il principio della suddivisione in lotti di cui all'articolo 51, comma 1, del codice dei contratti pubblici, perché i servizi di distribuzione di carbolubrificanti e di ristorazione, sebbene tra loro qualitativamente differenti e potenzialmente autonomi l'uno dall'altro, sono strettamente connessi in ragione dell'offerta complessiva dei servizi autostradali resi all'utenza. Lo ha stabilito il Tar Sicilia-Catania con la sentenza 7 gennaio 2022, n. 33, che ha ritenuto immune da vizio di motivazione e di eccesso di potere il bando avente ad oggetto «l'affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei Servizi Oil e Attività Collaterali Shop/C.Store/Bar sottopensilina n.6 Aree di Servizio dell'Autostrada A20 Messina – Palermo».

La pronuncia del Tar
Autogrill Italia aveva chiesto l'annullamento del bando sostenendo che l'articolo 51, comma 3, del Codice non sarebbe stato applicabile perché nel caso di specie non si sarebbe trattato di un appalto ma di una subconcessione, riconducibile alla disciplina in tema di concessioni autostradali (articolo 11, comma 3, legge n. 498/1992), con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto indire gare separate e distinte per l'affidamento dei servizi Oil e non Oil onde evitare l'esclusione dalla partecipazione alla gara di «un' intera categoria di operatori economici del mercato della ristorazione».

Argomentazioni che il Consorzio per le Autostrade Siciliane aveva respinto. A dire del Consorzio, il bando di gara era stato predisposto in aderenza alle disposizioni impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro per lo sviluppo economico con gli atti di indirizzo del 20 marzo 2013 e del 29 gennaio 2015 («Per le aree di servizio che erogano volumi di carburante inferiori a 3 mln. di litri annui, può essere previsto l'affidamento in gestione integrata dell'intera area, con unica gara, includendo oil e non oil»), tant'è che nel disciplinare di gara era previsto quale requisito per la partecipazione, «l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della gara».

Previsione che avrebbe favorito la partecipazione «non soltanto delle imprese iscritte alla Ccia per i servizi Oil e per quelli non oil, ma anche delle imprese iscritte alla Ccia soltanto in relazione all'una o all'altra attività».

Tesi che ha colto nel segno. Il giudice amministrativo etneo ha ritenuto il bando di gara in linea con l'articolo 51, comma 1, del Codice («...al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture») e ha confermato l'orientamento secondo il quale tale norma ha implicitamente abrogato la disciplina delle concessioni delle aree di servizio autostradali stante la sostanziale equiparazione delle procedure di affidamento di contratti di appalto a quelle dei contratti di concessione operata dall'articolo 30 del Codice (Consiglio di Stato, Sez. V : sentenza 20 settembre 2021, n. 6402; sentenza 21 marzo 2018, n. 1811: nonostante la mancata esplicita previsione normativa, anche in relazione all'aggiudicazione delle concessioni costituisce criterio preferenziale, ove possibile, la suddivisione in lotti, con la sola precisazione che alla stazione appaltante non è richiesta una puntuale motivazione negli atti di gara circa le ragioni della mancata suddivisione in lotti della procedura).

Orientamento che la giustizia amministrativa ha più volte ribadito. Lo ha fatto, in particolare, con la sentenza del Tar Lombardia - Milano n.5511 del 2021, che, pronunciandosi sul contenzioso insorto tra Autogrill Italia S.p.A. e Milano Serravalle – Milano Tangenziali all'esito dell'affidamento in sub-concessione di n. 32 lotti di servizi Oil e non Oil delle stazioni ubicate sull' Autostrada A7, ha ritenuto «ragionevole» la scelta del concessionario di suddividere in lotti l'appalto «considerando ciascuna area di servizio presente nella rete autostradale quale "lotto" e per ciascuna area la diversa tipologia di servizi offerti all'utenza»

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