Appalti

Anac: mai peso del prezzo superiore al 30% nelle offerte più vantaggiose

di Mauro Salerno

Il peso delle variabili economiche in una gara da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa non può mai superare il 30% del totale dei punteggi con cui si valutano le offerte. In sostanza gli aspetti tecnici devono essere sempre valutati con almeno 70 punti su 100, quelli economici non possono mai sfondare il tetto dei 30 punti. È il concetto ribadito dall’Autorità Anticorruzione, in un parere di precontenzioso (n. 7 del 9 gennaio) appena reso pubblico.

Al centro del caso c’è un bando per l’assegnazione di un appalto sanitario (ma il principio vale anche per il settore delle costruzioni) che prevedeva l’assegnazione di 40 punti su 100 all’operatore in grado di offrire il prezzo migliore. Scelta contestata da uno dei concorrenti che ha chiamato in causa l’Anac.

L’Autorità ha bocciato l’impostazione seguita dalla stazione appaltante, che ha tentato di motivare la decisione di premiare oltre misura lo sconto sul prezzo, sostenendo che rispettare il tetto del 30% potrebbe risultare «eccessivamente limitante», in particolare «in quei mercato dove le fornitura possono presentare un elevato grado di omogeneità» e aggiungendo che l’obiettivo era «assicurare un maggior risparmio di spesa, a tutto vantaggio del bilancio aziendale».

Giustificazioni respinte dall’Anac. Che al contrario ha ribadito quanto precisato nelle Linee guida n. 2 sull’offerta più vantaggiosa (««In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo») e ha ricordato che, in base a quanto previsto dal codice appalti (articolo 95, comma 10-bis), in ogni caso «la ponderazione dell'elemento prezzo può essere calibrata, in ogni caso, all'interno del limite massimo, inderogabile, del 30%».

Il parere rilasciato dall’Anac

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©