I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

I primi adempimenti contabili per gli amministratori locali neo eletti

di Gianluca Della Bella (*) – Rubrica a cura di Anutel

Le elezioni amministrative 2022 hanno visto rinnovare, il 12 giugno e, in caso di ballottaggio, il 26 giugno, i consigli comunali di 980 Comuni italiani. I nuovi sindaci e gli amministratori locali appena eletti dovranno rispettare una serie di adempimenti amministrativi a cadenza ravvicinata tra le quali sono ricomprese anche alcune attività di natura contabile.

La verifica straordinaria di cassa
Il primo adempimento di natura finanziaria riguarda la verifica straordinaria di cassa prevista dall'articolo 224 del Tuel. Questa norma ha previsto la necessità di effettuare una verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco. Alle operazioni di verifica interviene il sindaco che cessa dalla carica e il sindaco entrante, insieme al segretario comunale, al responsabile del servizio finanziario d all'organo di revisione dell'ente. La norma ha previsto che il regolamento di contabilità dell'ente disciplini le modalità di svolgimento di questa verifica, per cui è necessario porre l'attenzione a eventuali prescrizioni regolamentari specifiche, ad esempio se la verifica straordinaria debba essere effettuata entro un dato lasso di tempo rispetto alla tornata elettorale o se siano previste particolari forme nella redazione del verbale.

Assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio
Altri due adempimenti contabili da sottoporre all'attenzione dei nuovi consigli comunali, previsti dagli articoli 175 e 193 del Tuel, sono l'assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da svolgersi entro il 31 luglio dell'esercizio in corso. Verifiche di questa importanza richiedono, da parte degli uffici finanziari, una cura particolare nel redigere i documenti istruttori a supporto delle decisioni da sottoporre ai consiglieri sia perché tali documenti, di particolare complessità tecnica, vengono esaminati da persone che, in molti casi, siedono per la prima volta sui banchi del massimo consesso civico, sia perché gli echi della campagna elettorale appena conclusa potrebbero non essere del tutto sopiti per cui qualsiasi rappresentazione della situazione economico finanziaria dell'ente potrebbe essere oggetto di accessi dibattiti. Altrettanto importante e delicata è la proposta di deliberazione inerente l'assestamento di bilancio. Prima di decidere quali voci di bilancio integrare, modificare o ridurre, gli amministratori dovrebbero essere messi in grado di comprendere la situazione delle finanze comunali e le necessità immediate dei vari uffici. In buona sostanza, a seguito della tornata elettorale, per gli uffici finanziari è previsto un impegno aggiuntivo necessario a illustrare dettagliatamente le varie poste contabili ai neo amministratori, al fine di renderli consapevoli della situazione economico finanziaria del Comune.

Documento Unico di Programmazione
Per quanto riguarda la programmazione generale invece, l'articolo170 del Tuel ha stabilito che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il documento unico di programmazione (Dup). Tuttavia, il Principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, ha previsto un'eccezione per gli enti interessati dalle elezioni. Infatti, in base al punto 8 del suddetto Principio 4/1, se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione ed i termini fissati dallo Statuto prevedono la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del Dup, il Dup e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, ma in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il Dup si riferisce. Questo slittamento temporale è facilmente comprensibile se si considera che il Dup rappresenta la guida strategica e operativa di un ente locale e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Relazione di inizio mandato
Ulteriore adempimento previsto dall'articolo 4 bis del decreto legislativo 149 del 2011 è la stesura della relazione di inizio mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente locale. La relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. A questo proposito va evidenziato che, diversamente da quanto previsto per la relazione di fine mandato, la norma non prevede l'adozione di uno schema specifico, ma ne definisce solo gli elementi essenziali. Pertanto ogni ente locale è libero di decidere quali dati e quali informazioni riportare in questo documento.
Infine, va evidenziato che l'Anci ha appena pubblicato on line un vademecum per i sindaci neo eletti contenente gli indirizzi, gli schemi di atti e le linee guida per gli adempimenti da rispettare a ridosso della tornata elettorale.

(*) Componente consiglio generale e docente Anutel

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