Fisco e contabilità

Opere di urbanizzazione da parte del Comune: Iva agevolata solo nei casi previsti dalla normativa

Riqualificare e difendere il litorale e l'abitato non è assimilabile all'urbanizzazione primaria e secondaria prevista dalla legge 847/1964

di Federico Gavioli

L'aliquota Iva agevolata del 10 per cento nelle opere di urbanizzazione può essere applicata esclusivamente nei casi individuati dalla norma contenuta nel decreto Iva che ne prevede il trattamento di favore oppure se prevista da leggi speciali; è la risposta n.183/2022, dell'Agenzia delle Entrate fornita a un Comune che ha richiesto chiarimenti in merito al corretto comportamento da tenere ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, su alcuni lavori da eseguire.

Il quesito del Comune
Il Comune istante ha fatto presente che sta procedendo alla redazione dell'aggiornamento del progetto preliminare e della progettazione definitiva per gli interventi di riqualificazione e difesa del litorale comprensivo anche di un abitato e di un porto turistico.
Considerata la particolare natura degli interventi, il Comune ha affermato che i lavori inerenti al progetto sono assimilabili a un'opera di urbanizzazione ai sensi del Dpr 380/2001, (Testo unico in materia di edilizia) nonché della legge regionale di riferimento.
In relazione alla possibile qualificazione del progetto relativo agli interventi consistenti nella difesa del litorale e dell'abitato, il Comune ha richiesto un parere alla Regione la quale, sulla base della normativa nazionale e regionale, ha risposto che per il riassetto idraulico e idrogeologico per la messa in sicurezza delle aree urbanizzate, può convenirsi con la prospettata qualificazione degli interventi in questione come opere di urbanizzazione con finalità di riassetto idrogeologico a tutela dell'abitato.
Il Comune tenuto conto della necessità di definire il trattamento fiscale ai fini dell'Iva degli interventi, ha chiesto di conoscere se al relativo corrispettivo si applica l'aliquota nella misura agevolata del 10 per cento.

La tesi delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/1972, ha previsto l'applicazione dell'Iva, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l'altro, per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 847/1964, integrato dall'articolo 44 della legge 865/1971».
Ai fini dell'applicazione dell'Iva, il citato numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/1972, ha espressamente richiamato le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla legge 847/1964 , come integrata dalla legge 865/1971, opere che vengono riprodotte dallo stesso Testo unico sull'edilizia.
Le Entrate hanno rilevato che gli interventi previsti sembrano diretti a ridurre il livello di pericolosità causato dal dissesto idrogeologico aggravato dal terremoto del 2016, per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria propedeutica e necessaria alla riparazione e alla riduzione del rischio sismico degli edifici danneggiati dal sisma 2016.
Agli effetti fiscali l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le opere in oggetto, inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato del Comune istante, non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge 847/1964 o nel Testo unico sull'edilizia.
Ne consegue che alle stesse non può essere applicata l'aliquota Iva nella misura del 10 per cento prevista ai numeri 127-quinquies) e 127-septies), del Dpr 633/72.

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