Fisco e contabilità

La determinazione delle giacenze vincolate al 1° gennaio 2023 aiuta il Pnrr

Nuova rilevanza per un tema che si pone ogni anno e che rientra anche nei check della Corte dei conti sul rendiconto

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Corretto aggiornamento della giacenza della cassa vincolata a fine/inizio esercizio. Con i fondi Pnrr/Pnc questo tema, che si pone ogni anno e che rientra anche nei check della Corte dei conti sul rendiconto, assume una nuova rilevanza. Nello specifico richiede di conoscere con esattezza la composizione della cassa presso il tesoriere.
La gestione puntuale delle risorse vincolate prevede il costante monitoraggio delle proprie giacenze di cassa presso il tesoriere. Il paragrafo 10.6 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 stabiliva l'obbligo, in capo al responsabile finanziario dell'ente, di determinare, con proprio atto, l'importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015, data di avvio dell'armonizzazione contabile. Il valore, ove non già rilevato dall'ente, era da quantificare in un importo non inferiore a quello risultante, al tesoriere e all'ente, alla data del 31 dicembre 2014, determinato dalla differenza tra i residui tecnici e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data. Al fine di allineare le risultanze contabili alla nuova determinazione dei vincoli, l'ente era tenuto ad emettere i titoli necessari per vincolare (attingendo alle risorse libere), o liberare, le risorse, tenendo conto dell'importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.

La gestione del Pnrr
L'aggiornamento delle giacenze vincolate al 1° gennaio 2023, anche se non espressamente disciplinato dalla legge, potrebbe tuttavia risultare opportuna o necessaria, anche al fine della gestione delle risorse derivanti dal Pnrr. La formalizzazione di questo aggiornamento è libera (atto del responsabile del servizio finanziario o altro documento). I contributi relativi ai progetti del Pnrr (e Pnc) devono, infatti, essere gestiti secondo il Dm 11 ottobre 2021, il quale prevede, all'articolo 3, l'obbligo di far confluire le somme sul rispettivo conto di Tesoreria Unica o, in mancanza di questo, sui rispettivi conti bancari/postali. La corretta e puntuale gestione di queste risorse richiede, però, che sia determinata la cassa vincolata alla data di effettuazione delle relative movimentazioni finanziarie.
Va precisato che il vincolo di cassa opera con riferimento all'incasso degli anticipi, laddove previsto: sia la reversale di incasso che il mandato di pagamento devono essere effettuati con l'indicazione dello specifico vincolo di cassa. Non si verifica invece il vincolo di cassa in tutti i casi in cui l'ente si trova ad anticipare le risorse, cioè ad effettuare prima i pagamenti e poi a ricevere il ristoro da parte delle amministrazioni centrali titolari delle risorse. Il punto 10.7 del principio della competenza finanziaria potenziata prevede, come regola generale, che quando l'ente paga in anticipo una spesa rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non sia effettuato a valere di incassi vincolati. Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata, essendo il vincolo già stato rispettato, non è da considerare vincolato.

Come si verifica la cassa vincolata
La verifica, o rideterminazione, della cassa vincolata a una certa data (ad esempio al 1° gennaio 2023) impone di distinguere le entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, riferite a vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da indebitamento, dalle entrate vincolate in base all'articolo 187, comma 3-ter, lettera d), cioè derivanti da risorse accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, ed entrate con vincolo di destinazione generica.
Solo per le prime opera la disciplina prevista dagli articoli 195 e 222 del Tuel, per quanto riguarda i vincoli di cassa. Queste risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto, le entrate vincolate indicate dall'articolo 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, cioè entro il limite massimo dei cinque dodicesimi (fino al 31 dicembre 2025, articolo 1, commi 782, della legge 179/2022) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio. I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2, punto 10.2 del Dlgs n. 118 del 2011).

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