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Verifiche sul fondo di garanzia debiti commerciali da parte dell'organo di revisione

di Tommaso Pazzaglini (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Entro il 28 febbraio gli enti devono verificare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 859 della legge 145/2018 e provvedere con delibera di giunta a darne atto, stanziando, in caso di mancato rispetto, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

La prima attività da svolgere da parte dell'Ente è collegarsi al nuovo sito web Area RGS dal quale consultare gli indicatori riferiti all'esercizio 2021, in particolar modo occorre verificare che lo stock del debito commerciale scaduto alla data del 31 dicembre 2021 corrisponda con le risultanze della contabilità in merito alle fatture scadute e non pagate alla stessa data. Gli enti, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali, Pcc, relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione Siope, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (legge 233/2021, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»).

In questo caso l'Organo di revisione svolge la prima importante verifica in merito alla regolarità amministrativa e contabile del dato del debito commerciale residuo.

Si ricorda che all'ente è richiesto di ridurre il proprio debito commerciale residuo di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (31 dicembre 2020), tranne nel caso in cui lo stock del debito commerciale residuo scaduto al 31 dicembre 2021 non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (dato anch'esso indicato dal sito web dell'Area RGS).

Inoltre, l'ente deve conseguire un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2021, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 237/2002 (in linea generale 30 giorni tranne rare eccezioni).

Nel caso di mancato rispetto, delle condizioni sopra richiamate, l'accantonamento è calcolato in base:
• al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio 2021;
• al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio 2021;
• al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio 2021;
• all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio 2022 la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio 2021.

Il fondo va stanziato nella missione 20, programma 03, titolo 1 ed il DmM del 14° correttivo ha aggiornato la codifica del piano dei conti finanziario con decorrenza dal 1° gennaio 2022 con U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali».

Si ricorda che come con tutti gli stanziamenti della missione 20, non è possibile disporre impegni e pagamenti. L'accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione fino a quando l'ente non rispetta le condizioni prevista dalla norma. Inoltre, è obbligatorio adeguare, nel corso dell'esercizio, il relativo stanziamento del fondo, nel caso in cui con variazioni di bilancio si provveda a incrementare le previsioni degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi. Dal calcolo, sia in sede di costituzione, sia in sede di variazione, sono esclusi gli stanziamenti finanziati da risorse con specifico vincolo di destinazione.

La variazione di bilancio

Entro il 28 febbraio, pertanto, la giunta deve deliberare se l'ente rispetta o meno le condizioni previste dalla legge 145/2018. Questa deliberazione va effettuata anche in caso di esito positivo, ossia di non obbligo a iscrivere il fondo in bilancio, è importante che il revisore verifichi la correttezza dei dati ma in questo caso non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

Nel caso in cui l'ente debba provvedere alla costituzione dell'accantonamento, si ritiene che debba procedere con delibera di giunta a dare atto dell'obbligo di accantonamento ma che la norma non consenta un nuovo tipo di variazione ex lege, pertanto, la variazione di bilancio deve essere ricondotta alle casistiche previste dal Tuel.

Le possibilità che si configurano sono:
• se l'ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022-2024, si ritiene che l'ente possa quantificare l'accantonamento anche in sede di approvazione dello schema di bilancio 2022-2024, illustrando nella nota integrativa il dettaglio del calcolo, in questo caso l'organo di revisione effettuerà i controlli di legge nell'ambito dell'esame di bilancio, dedicando un apposito paragrafo all'interno del proprio parere;
• se l'ente ha già approvato il bilancio di previsione 2022-2024, potrà provvedere alla relativa variazione di bilancio:
– con variazione d'urgenza (articolo 175, comma 4);
– con variazione di consiglio (articolo 175, comma 2);
richiedendo sulla proposta di giunta o di consiglio il parere preventivo all'organo di revisione, il quale dovrà entrare nel merito del calcolo effettuato dall'ente per verificarne la corretta quantificazione.

La norma (legge 145/2018) infatti non rientra tra quelle di carattere emergenziale e si ritiene pertanto che la Giunta non possa attribuirsi una competenza non prevista dal Tuel. Questo ragionamento conforta la necessità di un riordino chiaro e aggiornato delle competenze dell'organo di revisione, alla luce dell'armonizzazione contabile e delle novità normative, da recepire nella prossima riforma del Tuel sulla quale Ancrel non farà mancare le proprie proposte.

(*) Consigliere Nazionale Ancrel

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