Personale

La posizione organizzativa cambia (solo) nome

Durata, requisiti e regole dell’«elevata qualificazione» riprendono le norme di oggi

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Gli incarichi di posizione organizzativa assumono la nuova veste di «elevata qualificazione». Ma oltre al nome, nella sostanza cosa cambia? Facendo un parallelo fra il contratto firmato nel 2018 e l’intesa 2019/21, le novità sono quasi marginali. Anche seguendo gli indici dei due testi, nella disciplina di questi incarichi c’è una perfetta sincronia: un primo articolo che li definisce, un secondo che contiene le disposizioni sulla retribuzione di posizione, il cui limite sale a 18mila euro, e di risultato, un terzo sulla nomina e revoca, un quarto sulle disposizioni particolari e un ultimo articolo che elenca i possibili compensi aggiuntivi.

Anche i singoli articoli ripropongono spesso la normativa in essere. Rispetto alla tipologia degli incarichi di EQ si trova la direzione di unità organizzative particolarmente complesse e le posizioni di alta professionalità. Gli incarichi possono essere assegnati ai dipendenti inquadrati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Sono confermate retribuzione di posizione e di risultato, che assorbono il trattamento accessorio con qualche eccezione. Per il conferimento si attesta la durata massima di tre anni e, ancora una volta, non viene specificata la durata minima, anche se a rigor di logica non potrebbe essere inferiore al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

Sulla revoca anticipata e la valutazione negativa viene ribadita la necessità di sentire in contraddittorio il soggetto interessato, eventualmente assistito dal sindacato a cui aderisce o conferisce mandato. Ancora, resta in vigore la possibilità, in via eccezionale e temporanea, di conferire gli incarchi, negli enti privi di dirigenti, a soggetti dell’area degli istruttori e degli operatori esperti in possesso delle capacità e delle esperienze professionali che l’incarico richiede. Pur se già presente nel vecchio contratto, è posto in rilievo il potere di delega di funzioni del dirigente, ove presente, al titolare di incarico, anche in ordine alla firma del provvedimento finale.

Con la lente di ingrandimento però si possono trovare due novità. La prima riguarda gli enti che utilizzano il personale incaricato di Eq a tempo parziale nelle Unioni o nei servizi in convenzione. Per compensare il disagio dovuto al servizio in due enti, può essere riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di posizione. In passato gli oneri erano a carico del secondo ente utilizzatore, mentre con il nuovo contratto può concorrere l’amministrazione di provenienza. Un secondo aspetto vede l’introduzione, fra i possibili compensi aggiuntivi,delle somme attribuite per i servizi aggiuntivi per sponsorizzazioni e accordi ex articolo 43 della legge 449/1997.

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