I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici del lavoro in materia di licenziamento

di Carmelo Battaglia

Licenziamento – Personale non diplomatico – Servizi prestati all’estero – Disciplina speciale – Inapplicabilità norme impiego pubblico contrattualizzato

La Sezione ha ricordato che l’art. 45 del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che al personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, prestante servizio all’estero, si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 18/1967. Pertanto, destituita di fondamento è la prospettazione secondo cui, nel silenzio del legislatore, in caso di licenziamento di detto personale, dovrebbero trovare applicazione i termini perentori previsti dal D.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis. Detta applicazione è impedita dalla specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18/1967, nonché dal sistema delle fonti dallo stesso delineato; sistema che anche l’ultimo intervento legislativo ha ribadito, perché l’intervento additivo operato sull’art. 164, dall’art. 1 della legge n. 62/2021, presuppone l’implicita affermazione dell’inapplicabilità delle norme generali sull’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 7351/2021
Corte Suprema di Cassazione, SS. UU., n. 15536/2016 e n. 5872/2012

Riferimenti normativi
Art. 1, Legge n. 62/2021
Artt. 45 e 55-bis, D.lgs. n. 165/2001
D.lgs. n. 103/2000
Art. 4, Legge n. 266/1999
Art. 152, 154, 155, 164 e 166, d.P.R. n. 18/1967

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4060 del 09/02/2023

Licenziamento – Rapporto lavoro dirigenziale – Gradualità e proporzionalità sanzione disciplinare – Violazione doveri fondamentali – Lesione vincolo fiduciario – Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

La Corte ha chiarito che risulta congrua e adeguata la sanzione espulsiva, qualora gli addebiti posti a fondamento dei recessi rivestano carattere di indubbia gravità e risultino idonei a ledere il vincolo fiduciario posta alla base del rapporto di lavoro dirigenziale, dove il grado di affidamento è massimo. Pertanto, nel caso di specie, nessun contrasto si evidenzia con il C.C.N.L. Dirigenti Enti Locali del 22.02.2010, né con l’art. 55-quater, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, poiché entrambe le disposizioni tengono “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo”. Secondo la Sezione, è noto che la necessità della previa conoscenza degli illeciti disciplinari, come tipizzati dalla contrattazione collettiva, trova la sua ratio nell’esigenza di impedire che il lavoratore possa essere perseguito in relazione a condotte dallo stesso ritenute lecite, esigenza che certo non ricorre qualora il fatto addebitato contrasti in modo evidente con i doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro e sia tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 22626/2013 e n. 20270/2009

Riferimenti normativi
Artt. 5, 6 e 7, C.C.N.L. Dirigenti Enti Locali del 22.02.2010
Art. 55-quater, comma 1, D.lgs. n. 165/2001

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3981 del 09/02/2023

Licenziamento – Giusta causa – Previsioni codici disciplinari contratti collettivi – Assenza valore vincolante – Elementi oggettivi e soggettivi fattispecie – Parametro di riferimento scala valoriale parti sociali

Il Collegio ha evidenziato che, secondo recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 1665/2022, n. 17231/2020, n. 16784/2020 e n. 13865/2019

Riferimenti normativi
Art. 42, n. 15, R.D. n. 148/1931
Art. 2119, c.c.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2518 del 27/01/2023

Licenziamento – Estensione pattizia tutela reale – CCNL Dirigenti Consorzi di bonifica – Estensione conseguenze risarcitorie licenziamento – Inapplicabilità regime legale stabilità reale

La Sezione ha affermato che la tutela reale può essere pattiziamente estesa a condizione, però, che tale estensione risulti chiaramente dalla disciplina individuale o collettiva del rapporto dedotto in giudizio. Nel caso in esame, il fatto che il contratto collettivo per i dirigenti dei Consorzi di bonifica, abbia tipizzato alcune ipotesi di risoluzione del rapporto, estendendo ai dirigenti le altre disposizioni collettive concernenti gli impiegati di grado immediatamente inferiore va inteso, come ha correttamente sottolineato la Corte di merito, nel senso che ai primi sono estese solo le conseguenze risarcitorie del licenziamento intimato al di fuori delle ipotesi previste dalla stessa disciplina collettiva, ma non anche il regime legale di stabilità reale.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 6901/2000

Riferimenti normativi
Artt. 69 e 81, C.C.N.L. Dirigenti Consorzi di bonifica del 2006

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2392 del 26/01/2023

Licenziamento – Licenziamento discriminatorio – Elementi di carattere presuntivo e collegamento causale – Licenziamento ritorsivo – Compresenza intento ritorsivo e motivo lecito – Esclusione nullità

Secondo il giudice di legittimità, la Corte territoriale ha correttamente rilevato, quanto al preteso carattere discriminatorio del licenziamento, che il divieto di cui all’art. 4 della legge n. 604/1966 opera obiettivamente, ma a condizione che il lavoratore fornisca elementi, anche di carattere presuntivo, dai quali si possa evincere il necessario collegamento causale fra l’appartenenza ad una categoria protetta ed il recesso intimato. Per il licenziamento ritorsivo, invece, deve emergere la prova dell’ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, che sia stata causa determinante ed esclusiva dell’intimato recesso, con la conseguenza che la nullità deve essere esclusa se con l’intento ritorsivo concorra un motivo lecito, come una giusta causa o un giustificato motivo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 23583/2019, n. 28453/2018 e n. 6575/2016

Riferimenti normativi
Art. 4, Legge n. 604/1966

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 33619 del 15/11/2022