Personale

Permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, l'Aran fa il punto sulle regole

L'Agenzia indica alle amministrazioni le verifiche in tre mosse necessarie da eseguire

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Nuovi parere dell'Aran per fare chiarezza su alcune criticità emerse nell'utilizzo dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari regolati dall'articolo 13 del contratto quadro del 4 dicembre 2017.

La disciplina contrattuale stabilisce che le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per consentire ai dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (nei limiti della durata del rapporto di lavoro), la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi e i permessi in questione sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.

Per l'Agenzia (parere CQRS 184), l'amministrazione per poter concedere il permesso in questione dovrà verificare seguire il seguente check:

• verificare che la confederazione o l'organizzazione sindacale richiedente ne abbia titolo;

• verificare, sulla piattaforma Gedap, la diponibilità nel monte ore permessi della confederazione od organizzazione sindacale richiedente;

• verificare che il dipendente per il quale il permesso è richiesto sia componente dell'organismo direttivo statutario per il quale se ne richiede la partecipazione.

Possono beneficiare dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari i dirigenti sindacali che risultano componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative o delle confederazioni rappresentative non collocati in distacco o aspettativa nonché i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa (parere CQRS 181).

L'Aran precisa poi (CQRS 183) che la disciplina contrattuale consente alle confederazioni rappresentative di poter far utilizzare i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti e aree ove queste non siano rappresentative.

In ogni caso, poiché i permessi possono essere utilizzati esclusivamente per partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statutari (nazionali, regionali, provinciali e territoriali), il dirigente sindacale che vi partecipa deve esserne necessariamente componente.

Infine, viene chiarito che la titolarità dei permessi di cui all'articolo 13 del contratto quadro del 4 dicembre 2017, è in capo alle associazioni sindacali rappresentative (CQRS 180) e questi possono essere utilizzati dalle organizzazioni sindacali rappresentative solo nei singoli ambiti ove i permessi sono stati assegnati (CQRS 182).

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