I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce della Cassazione in materia di dirigenza medica

di Carmelo Battaglia

Dirigenza medica – Incarico direzione struttura semplice o alta professionalità – valutazione positiva post quinquennio – Sufficienza – Esclusioni – Condizioni

In merito al diritto al conferimento di un incarico di “alta professionalità”, a seguito dello svolgimento di servizio dirigenziale medico per oltre cinque anni, con valutazione positiva, la Corte ha affermato il seguente principio: «l’attribuzione ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente quale fissato dall’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa».

Riferimenti normativi
Artt. 18 (comma 2) e 19 (comma 1), CCNL 19.12.2019
Artt. 28 (lett. b), 30 (comma 4) e 31 (comma 5), CCNL 03.11.2005
Artt. 27 (lett. c), 28 e 33, CCNL 08.06.2000, quadriennio 1998-2001
Art. 15-ter, D.lgs. n. 165/2001
Artt. 8 e 15 (comma 4), D.lgs. n. 254/2000
Art. 15, comma 1, D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 11574 del 03/05/2023

Dirigenza medica – Indennità di esclusività – Evento straordinario dinamica retributiva – Esclusione – Conseguenza – Sottoposizione blocco stipendiale – Assenza correlazione indennità e attribuzione incarichi

Con riferimento all’applicabilità del blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 all’indennità di esclusività, la Sezione ha affermato il seguente principio: «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi».

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 122/2013
Art. 12, comma 3, CCNL 06.05.2010
Art. 9, commi 1 e 21, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010
Art. 28, CCNL 03.11.2005
Art. 26, lett. c, CCNL 10.02.2004
Artt. 5, 27 (lett. a, b, c e d) e 33 (comma 2, lett. b), CCNL 08.06.2000, quadriennio 1998-2001
Artt. 15 (comma 4) e 15-quater (comma 5), D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 10990 del 26/04/2023

Dirigenza medica – Direttore di struttura complessa – Rinnovo – Valutazione professionale e forma scritta – Necessità

In materia di rinnovo degli incarichi di direttore di struttura complessa, il Collegio ha affermato il seguente principio: «In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all’esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi incarichi, dall’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992»

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 6594/2018
Corte d’Appello di Ancona, n. 456/2012
Tribunale di Urbino, n. 408/2011

Riferimenti normativi
Artt. 19 (comma 1-ter) e 21 (comma 1), D.lgs. n. 165/2001
Art. 15, comma 5, D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 9207 del 03/04/2023

Dirigenza medica – Provvedimento graduazione funzioni dirigenziali e pesatura incarichi – Mancata attivazione e conclusione procedura – Obblighi gravanti sulla PA – Violazione e conseguenze – Risarcimento del danno da perdita di “chance” – Oneri di allegazione del lavoratore – Oneri di prova del datore – Liquidazione in via equitativa – Principio c.d. regolarità causale

Con riferimento alla mancata attivazione e conclusione della procedura finalizzata all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi da parte della PA, la Sezione ha affermato i seguenti principi:

1-   «In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento».

2-   «La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile»;

3-   «Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 20480/2020
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 22934/2016
Corte d’Appello di Palermo n. 949/2016
Tribunale Agrigento n. 1358/2014
Corte Suprema di Cassazione, SS. UU., n. 7768/2009
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 9374/2006
Corte Suprema di Cassazione, SS. UU., n. 13533/2001

Riferimenti normativi
Art. 24, CCNL 03.11.2005
D.lgs. n. 165/2001
Artt. 4, 5 (comma 2), 39 (commi 1 e 2) e 50, CCNL 08.06.2000
Artt. 10, 11, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63 (comma 2, lett. a), CCNL 05.12.1996
Art. 24, comma 1, D.lgs. n. 29/1993
Art. 2 (comma 1,) D.lgs. n. 502/1992
Art. 1218 e 1223 c.c.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 7110 del 09/03/2023

Dirigenza medica – Conferimento incarico struttura complessa – Valutazione comparativa candidati – Norma imperativa – Principi buon andamento e imparzialità – Violazione norma – Nullità atto conferimento – Rilevabilità d’ufficio

Il Collegio ha evidenziato che gli incarichi di struttura complessa devono essere conferiti previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati, ex art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992. Tale previsione ha carattere di norma imperativa – atteso che la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini - con la conseguenza che, in mancanza del rispetto di tale procedura, l’atto negoziale di conferimento dell’incarico è nullo, e tale nullità può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2316/2022
Corte d’Appello di Potenza, n. 122/2017
Tribunale di Potenza, n. 760/2013

Riferimenti normativi
Art. 63, comma 2, D.lgs. n. 165/2001
Art. 13, comma 1, D.lgs. n. 229/1999
Art. 15-ter, comma 2, D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6019 del 28/02/2023