Fisco e contabilità

Compensi agli amministratori delle partecipate, incarichi tecnici e agenti contabili: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Compensi agli amministratori di società pubbliche
Nel caso di fusione per incorporazione, stante la pregressa operatività delle società interessate dall'operazione straordinaria, l'ente è già in possesso di tutti i dati utili per la determinazione del costo 2013 e, quindi, non versa nell'ipotesi di mancanza assoluta di parametro né, tanto meno, in quella di parametro talmente esiguo da essere «rispetto inesistente». Se l'operazione è avvenuta nel 2014 sono noti all'amministrazione i parametri di riferimento del 2013 relativi sia alla società incorporante che a quella incorporata, sulla base dei quali è presumibile che l'ente abbia determinato i compensi degli amministratori della società incorporante. Nel caso di fusione per incorporazione non si verifica l'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si determina una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, in virtù del principio della continuità dei rapporti giuridici, anche processuali, che determina un ampliamento del complesso aziendale dell'incorporante, ristrutturato a seguito dell'unificazione del proprio patrimonio con quello della società incorporata.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 160/2023

Incentivi articolo 113 del Dlgs 50/2016
L'impossibilità di riconoscere l'incentivo tecnico nel caso di affidamento di appalti lavori, servizi e forniture con procedura non competitiva trova conferma anche nelle ipotesi, sia pur legislativamente consentite, di rinegoziazione del contratto con lo stesso contraente ed in particolare nel contratto di servizio energia nelle ipotesi previste dalla disposizione contenuta al punto 6, comma 2, lett. b), allegato II, del Dlgs 115/2008, laddove prevede che: «Qualora nel corso della vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordano l'esecuzione di nuove ed ulteriori prestazioni ed attività conformi corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite nel presente decreto». Per completezza la Sezione segnala che gli incentivi per funzioni tecniche si trovano una diversa disciplina nel nuovo Codice degli appalti (Dlgs 36/2023) le cui disposizioni acquisteranno efficacia dal 1° luglio 2023. L'articolo 45, contenuto nel libro I, parte IV rubricato "Della progettazione", nel disciplinare con diverse novità gli incentivi previsti per valorizzare l'apporto del personale interno alle Pa, estendere la previsione alle attività tecniche a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Sezione regionale di controllo delle Marche - Parere n. 106/2023

Agenti contabili del pagamento
In ordine all'idoneità della documentazione giustificativa delle spese sostenute, il collegio condivide quanto rappresentato dall'agente in ordine alla necessità di valutare, al di là del profilo strettamente formale, l'astratta idoneità tra il bene acquistato e le finalità istituzionali dell'ente, in coerenza con un orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte. Osserva, tuttavia, che ai fini della regolarità della spesa è necessario che la stessa sia connotata, oltre che dall'utilità per l'ente, anche dalla ricorrenza dei presupposti normativi, inderogabili, che giustificano il ricorso ad una modalità derogatoria rispetto all'ordinario procedimento di spesa. La documentazione giustificativa della spesa deve, quindi, consentire di verificare se la spesa corrisponda ad una delle tipologie espressamente richieste previsioni o se per la stessa ricorrano quei caratteri di urgenza e indifferibilità che consentono il ricorso alla cassa economica anche al di fuori di tali previsioni. Del resto, il richiamo all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel ritenere ammissibile una giustificazione della spesa documentazione non rituale, richiede che da tale documentazione debbano desumersi le ragioni della spesa e l'utilità per l'ente e, quindi, potersi identificare quantomeno il bene o il servizio acquistato: non a caso, proprio le pronunciate richiamate dall'agente ritengono il mero scontrino fiscale (non parlante) non sufficiente allo scopo, dovendo essere contestualizzato con altra documentazione quale, ad esempio, la domanda o l'autorizzazione alla spesa.
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 40/2023

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