Il CommentoAmministratori

Autonomia, sulla riforma il mondo ribaltato della politica

di Ettore Jorio

La destra di oggi difende ciò che ha fatto la sinistra nel 2001. Quest'ultima arriva a criticare aspramente quanto dalla medesima insediato nella Costituzione e sostenuto politicamente nella campagna referendaria propedeutica alla approvazione della legge costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001. Dunque, sinistra e destra si scambiano i ruoli senza pudore politico. Intanto il Governo ha approvato nella riunione di giovedì 2 febbraio la bozza di Ddl elaborata da Calderoli, chirurgicamente approntata per l'ennesima volta (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 9 gennaio). Se ne contano almeno cinque edizioni.
Il ministro Calderoli in tutta la vicenda ha giocato di fioretto e alla fine della licenza ha toccato. É, infatti, uscito dalla riunione del Consiglio dei Ministri con una versione testuale approvata, pur sensibilmente modificata rispetto a quella d'ingresso.
Il testo finale costituisce, cosi come gli ultimi due, un buon esempio di abile tecnica redazionale, dove la legge di attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione è sostenuta dalla legge di bilancio 2023, in un ruolo di essenziale complementarietà. Nella legge 197/2022, infatti, trova soprattutto applicazione il cosiddetto federalismo fiscale, almeno part time. Lo fa in relazione al percorso di individuazione dei Lep e di determinazione valoriale dei costi e fabbisogni standard, "venduti" in combine come garanti della uguaglianza e uniformità delle prestazioni essenziali relative.
Un obiettivo che, così come redatto il testo, costituisce tuttavia una aspettativa collettiva, specie di quelle comunità regionali più povere. Ciò in quanto lo strumento che ne consentirebbe il conseguimento - il fondo perequativo che dovrebbe assicurare la omogenea percezione dei diritti civili e sociali - non è a tutt'oggi affatto regolato, sia nella sua costituzione fisica che nel suo funzionamento. Non lo è nemmeno nel Ddl Calderoli e né tampoco nella legge di bilancio per il 2023.
Tutto questo rappresenta un serio limite dell'impianto normativo, atteso che di strumento perequativo se ne legge esplicitamente poco nel titolo dell'articolo 3 (Misure perequative …) e se ne accenna nella relazione illustrativa (in fondo alla pag. 1) e nel commento agli articoli 8 e 9, solo come semplice rinvio alla previsione dello stesso insediato nella Costituzione del 2001 (articolo 119, comma 3). Ed è qui, il vero problema che presenta l'evento pre-legislativo condiviso dal Governo. Per divenire tale nel miglior modo possibile deve, infatti, risolvere diverse contraddizioni. Solo che lo si voglia fare divenire una norma attuativa corretta della vigente Costituzione e, quindi, condivisa da tutti, fatta eccezione per coloro i quali le rivolgono una opposizione politica, frutto della peggiore incoerenza.

Cosa prevede il testo per rendere uguale lo spessore della esigibilità dei diritti civili e sociali
Individua un percorso per l'individuazione dei Lep, introdotti nel 2001 nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lettera m), attraverso un Dpcm. Un atto regolativo che sta tanto meravigliando per tipologia ma che è però dello stesso tipo di quello utilizzato nel 2001 (Dpcm del 29 novembre) per individuare gli attuali Lea. Tali non sono difatti che la versione specializzata dei Lep nel sociosanitario. Uno strumento, quello del Dpcm, utilizzato anche per le loro attualizzazioni intervenute, da ultimo, con il Dpcm del 12 gennaio 2017. Quindi nulla di diverso da quanto accade da 22 anni.
Diversamente invece accade, sempre con la dependance legislativa utilizzata per la legge in esame, attraverso il rinvio enunciato all'articolo 3 ai commi 791-801 della legge 197/2022 - e nello specifico ai commi 792-797 – dove si scansionano tempi (sei mesi più sei mesi), competenze (cabina di regia e commissione tecnica per i fabbisogni standard) e step (ricognizione delle normative e delle funzioni esercitate da Stato e Regioni, della spesa storica dell'ultimo triennio, della individuazione delle materie riferibili ai Lep) utili a perfezionare i suddetti adempimenti. Con questo inseparabile richiamo viene offerta l'opportunità di perfezionare gli anzidetti adempimenti nel corso dell'anno dall'entrata in vigore della legge di bilancio, ovverosia entro il 31 dicembre 2023. Un risultato che, se non interamente conseguito da parte degli organismi incaricati, viene preteso da un apposito nominato commissario ad acta che dovrà adempiere nei 30 giorni successivi al compimento delle eventuali attività non perfezionate.

I possibili difetti di esecuzione
Ed è qui che potrebbe cascare l'asino, nel senso che una siffatta procedura approntata per sostenere il regionalismo differenziato non è affatto garante dello spessore necessario per rendere uguali gli italiani nel percepire sanità, assistenza sociale, istruzione, trasporti pubblici locali, eccetera. In realtà, è difficile pensare, una volta acquisita la regolazione per l'avvio di una autonomia legislativa differenziata, che si possa fare in un anno ciò che non si è riuscito a fare in 12 anni. Con il rischio che potrà essere il solito commissario ad adempiere a una così fondamentale funzione dalla quale dipende la qualità della vita dei cittadini.
Del resto, l'attenzione sulle materie scandite nella novellata Costituzione ha dimostrato sin 2001 uno scarso impegno, una grave negligenza. Basti pensare che nessuno ha fatto al riguardo i necessari approfondimenti, tanto da dimenticare di inserire nella materie concorrenti una materia dalla quale dipende la vita di tanti concittadini, per la maggioranza composta dagli anziani e dai deboli. L'assistenza sociale, ai tempi del governo D'alema, cadde nel dimenticatoio, tanto da divenire de residuo materia esclusiva delle Regioni, con regole e finanziamenti rimasto al quasi zero assoluto.

I quattrini, ne occorrono e come
L'ultimo tema è l'invarianza dei costi. É normale che sia così in una legge quadro attuativa della Costituzione. Così non sarà per garantire i Lep alla popolazione indistintamente e uniformemente. Individuazione dei Lep adeguata ai fabbisogni crescenti, finanziamento degli stessi attraverso costi e fabbisogni standard, da valorizzare con assoluta cautela e ragionevolezza nulla potranno fare senza la costituzione del fondo perequativo garante della uguaglianza erogativa.
A tutto questo si aggiunga la perequazione straordinaria da effettuare con le risorse anche esse straordinarie di cui al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione per consentire alle Regioni disadorne di infrastrutture di dotarsene. Quella perequazione infrastrutturale, peraltro prevista in un decreto delegato della legge 42/2009, indispensabile alle Regioni più povere di patrimonio produttivo per partire con le nuove logiche dagli stessi blocchi di partenza di quelle più ricche. Altrimenti, sarà un dramma divisorio del Paese.