Personale

Nuovo contratto, utilizzo del fondo risorse decentrate con differenziali stipendiali e indennità per specifiche responsabilità

L'impiego delle risorse resta all'interno delle materie riservate alla contrattazione integrativa

di Luciano Cimbolini

L'articolo 80 dell'ipotesi di contratto delle Funzioni locali del 4 agosto 2022 disciplina le modalità di utilizzo delle risorse individuate nel fondo risorse decentrate (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 25 ottobre).

Al pari della fase di costituzione del fondo, anche per le modalità di distribuzione delle risorse, il nuovo contratto rimane nel solco tracciato dal vecchio contratto del 21 maggio 2022 (articoli 68 e seguenti), ma con qualche rilevante novità.

L'utilizzo delle risorse del fondo rimane all'interno delle materie riservate dal contratto alla contrattazione integrativa. Sul punto si rimanda all'articolo 7, comma 4, del nuovo contratto che elenca le materie riservate alla contrattazione integrativa che, per la maggior parte (lettere da A a K), si compongono di scelte relative alle modalità di erogazione delle risorse destinate al trattamento accessorio.

L'articolo 8 disciplina tempi e procedure della contrattazione integrativa.

Il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie che l'articolo 7, comma 4, riserva a questa tipologia di relazione sindacale. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo del fondo per il trattamento accessorio (articolo 7, comma 4, lettera A), possono essere negoziati con cadenza annuale. Il percorso della contrattazione, in sintesi, rimane quello classico, ovvero, definizione della preintesa, con successivo parere di compatibilità del collegio dei revisori dei conti, per poi procedere alla sigla definitiva.

Si ricorda che la fase costitutiva del fondo risorse decentrate, invece, non è materia di contrattazione.

L'articolo 80, comma 1 (in analogia con l'articolo 67, comma 1, contratto 21 maggio 2018), individua quali sono gli impieghi aventi carattere fisso e continuativo, che, in quanto tali, sono sottratti alla disponibilità della contrattazione integrativa, pur rimanendo a carico del fondo risorse decentrate, vale a dire:
• i differenziali di progressione economica orizzontale al personale beneficiario delle progressioni stesse in anni precedenti;
• le quote dell'indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del contratto 22.01.2004;
• incremento delle indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'articolo 31, comma 7, secondo periodo, del contratto del 14 settembre 2000 e di cui all'articolo 6 del contratto 5 ottobre 2001;
• indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del contratto 6 luglio 1995.

In fase di erogazione, a prima vista, le maggiori differenze rispetto al passato, sembrano essere due.

In primo luogo, l'articolo 80, comma 2, lettera J), del nuovo contratto prevede, in luogo delle vecchie progressioni economiche orizzontali, il nuovo istituto dei differenziali stipendiali attribuibili al personale all'interno delle nuove aree professionali. L'articolo 14 disciplina, in modo puntuale, la progressione all'interno delle aree, prevedendo che, per remunerare le maggiori competenza professionali acquisite dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area di inquadramento, possano essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più differenziali stipendiali di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun differenziale stipendiale è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nella Tabella A allegata al contratto. La stessa Tabella A indica anche il numero massimo di differenziali stipendiali attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area.

La seconda novità, invece, consiste nella declinazione dettagliata, nell'articolo 84, dell'indennità per specifiche responsabilità al fine di remunerare compiti particolarmente delicati attribuibili al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari, che non sia titolare di incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'articolo 16.

L'articolo 84 allarga in modo piuttosto ampio le funzioni che possono essere remunerate con questo tipo di incentivo. Da segnalare, in particolare, la previsione delle funzioni relative ai processi di digitalizzazione, alla responsabilità di protezione dati, al supporto all'attuazione del Pnrr e al ruolo di Rup (ad avviso di chi scrive, soltanto dove il ruolo di Rup non sia già oggetto di remunerazione nell'ambito dell'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche in base all'articolo 113 del Dlgs 50/2016).

Per chiudere, si segnala che rimane sostanzialmente invariato il principio della destinazione prevalente, nella distribuzione del fondo (con eccezioni), delle risorse in favore degli impieghi previsti dall'articolo 80, comma 2, lettere A, B, C, D, E, F, con riserva di almeno del 30% delle risorse alla performance individuale.

Rimane confermato anche il principio della differenziazione del premio individuale in favore dei dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, disciplinato dall'articolo 81 del nuovo contratto.

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