I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili sugli amministratori locali

di Carmelo Battaglia

Amministratori locali – Rimborsabilità spese legali – Estraneità materia contabile – Inammissibilità oggettiva – Esercizio funzione consultiva – Insussistenza presupposti

La Corte ha ricordato che, secondo i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie, la questione della rimborsabilità agli amministratori delle spese legali è totalmente estranea alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003; pertanto, le questioni inerenti alla possibilità di detto rimborso “non possano essere dichiarate oggettivamente ammissibili”, determinando l’insussistenza in radice dei presupposti per l’esercizio della funzione consultiva delle Sezioni di controllo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, n. 3/2014 n. 5/2006

Riferimenti normativi
Art. 7-bis, comma 1, D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015
Art. 86, comma 5, D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, Deliberazione n. 10 del 16/01/2023


Amministratori locali – Doppio lavoro – Rinuncia lavoro dipendente – Prosecuzione lavoro autonomo – Mancanza requisito tempo pieno – Pagamento oneri contributivi – Assenza giustificazione causale

Secondo la Sezione non può sostenersi che un amministratore (uno dei soggetti ricompresi nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 86) che eserciti anche la professione di lavoratore autonomo, pur avendo rinunciato a svolgere attività da lavoro dipendente, per ciò solo sia al servizio esclusivo dell’ente, potendo avere, comunque, impegni professionali gravosi ed intensi. Verrebbe, infatti, a mancare quel requisito del tempo pieno che sostanzia la volontà del legislatore e giustifica l’onere a carico dell’ente pubblico. Se si aderisse ad una diversa interpretazione sarebbe sviata l’intenzione del legislatore di venire incontro alle esigenze di chi opta per il munus pubblico a tempo pieno, senza alcuna prestazione di attività lavorativa, e sarebbe privo di giustificazione causale il pagamento degli oneri contributivi a carico del bilancio per attività da lavoro dipendente.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 117/2022 e n. 274/2014
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 31/2020 e n. 269/2019
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 21/2019 e n. 16/2014
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Basilicata, n. 4/2014
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sardegna, n. 26/2012

Riferimenti normativi
Art. 86, commi 1 e 2, D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 177 del 21/12/2022

Amministratori locali – Rimborsabilità spese legali – Vincolo invarianza spesa – Utilizzo risorse finanziarie ordinarie stanziate – Verifica equilibrio finanziario pluriennale parte corrente

Richiamando la deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG della Sezione delle Autonomie, in merito alla portata del vincolo di invarianza di spesa in materia di rimborso delle spese legali per gli amministratori, il Collegio ha affermato che «Sulla base della lettura sistematica dell’art. 86, comma 5, così come interpretato dalla Sezione delle autonomie, e dell’art. 183 del TUEL, può affermarsi che la locuzione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, va interpretata nel senso che le risorse debbano essere reperite provvedendo con risorse ordinarie già stanziate, previa verifica dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ciò che rileva è che la decisione di spesa, che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie a tale scopo stanziate in bilancio. Il principio è applicabile anche nell’ipotesi di istanza di rimborso pervenuta a giudizio già concluso nell’esercizio precedente secondo il criterio della competenza finanziaria potenziata, per cui, per le obbligazioni giuridiche passive, la registrazione che consegue al provvedimento di impegno, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili, come esposto in motivazione.».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 62/2022
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Molise, n. 113/2021
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 117/2021, n. 113/2020, n. 54/2019, n. 7/2018, n. 27/2017, n. 16/2016, n. 129/2015, n. 112/2015, n. 52/2015, n. 96/2014, n. 94/2014 e n. 90/2014
Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, n. 17/2021, n. 3/2014 e n. 5/2006

Riferimenti normativi
Art. 7-bis, comma 1, D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015
Art. 86, comma 5, D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 174 del 21/12/2022

Amministratori locali – Indennità di funzione – Distinzione lavoro subordinato e lavoro autonomo – Maggiori garanzie lavoro dipendente – Indennità intera lavoratore autonomo

Ad avviso della Sezione non appare predicabile una soluzione che ponga sullo stesso piano, assoggettandole alla medesima disciplina, la fattispecie del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo, non godendo quest’ultima, all’evidenza, delle medesime garanzie di stabilità e “conservazione del posto di lavoro” proprie del lavoro dipendente, pena il profilarsi di un vizio di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 51, comma 3, a mente del quale «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro». Alla luce di dette considerazioni, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso trattare in modo differenziato la situazione del lavoratore autonomo e quella dei lavoratori dipendenti, consentendo al primo di usufruire dell’indennità di funzione nella misura intera, anche nel caso in cui continui a svolgere la propria attività libero-professionale.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, SS. UU., n. 38596/2021
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Basilicata, n. 43/2020
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, n. 157/2019
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 88/2019
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 109/2018
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Calabria, n. 71/2016

Riferimenti normativi
Artt. 82 (commi 1 e 8) e 86 (comma 1), D.lgs. n. 267/2000
Art. 26, comma 2, Legge n. 265/1999
Art. 2, comma 3, Legge n. 816/1985
Art. 14, Disp. prel. del c.c.
Art. 51, comma 3, Costituzione

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 168 del 16/12/2022

Amministratori locali – Versamento oneri previdenziali – Espletamento mandato a tempo pieno – Rinuncia svolgimento attività lavorativa dipendente o autonoma – Attestazione lavoratore autonomo sospensione attività

Con riferimento alla condizione legittimante il versamento degli oneri previdenziali da parte del comune a favore di un amministratore locale, la Corte ha enunciato il seguente principio: “Sulla base di una lettura sistematica dei commi 1 e 2 dell’art. 86 del d.lgs. n. 118/2011 gli enti locali aventi la dimensione demografica ivi prevista sono tenuti al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dei lavoratori che ricoprono una delle cariche nominativamente elencate, a condizione che gli stessi si dedichino a tempo pieno all’espletamento del mandato amministrativo rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) o autonoma (comma 2). In assenza di un istituto qual è quello dell’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per il lavoratore autonomo l’astensione dall’attività lavorativa deve essere comprovata dal lavoratore medesimo, rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale”.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 269/2019
Corte de conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 21/2019

Riferimenti normativi
Art. 86, comma 2, D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 117 del 08/09/2022