Fisco e contabilità

Partecipazioni, l'agente contabile è il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni sui diritti di azionista

Superando la visione tradizionale secondo cui sarebbe tenuto alla resa del conto il designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità

di Corrado Mancini

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana ritorna sul tema della resa del conto da parte del soggetto consegnatario di titoli azionari e partecipativi, e lo fa con una nutrita sequenza di sentenze (nn. 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66/ 2023), tutte dello stesso tenore.

La questione inizia con la relazione di irregolarità con la quale il magistrato istruttore deferiva all'esame della Sezione giurisdizionale i conti giudiziali resi da società partecipate da vari Comuni, nella loro qualità di agenti contabili esterni consegnatari di azioni per conto dell'ente, chiedendo di dichiararli improcedibili, in quanto presentati dal consegnatario delle azioni e non, invece, dal «soggetto al quale l'Ente, tramite i competenti organi direttivi, ha impartito specifiche indicazioni e direttive ai fini dell'esercizio dei diritti di azionista».

Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciandosi sul giudizio di conto in esame, ne dichiara l'improcedibilità, evidenziando l'obbligo per l'ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore regionale tramite l'esercizio del giudizio per resa di conto, di presentare i conti giudiziali secondo le regole indicate dalla Corte.

In via preliminare, i magistrati precisano che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale (articolo 20, lettera c), del Rd 827/1924), esteso agli enti locali dall'articolo 93 del Dlgs 267/2000. Il regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (articolo 22 del Rd 827/1924). L'articolo 6 del Dpr 254/2002 stabilisce che «Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia», precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (articolo 12). Inoltre il conto deve essere reso anche per i titoli cosiddetti "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (Sezione Giurisdizionale Molise, sentenza n. 64/2015; Sezione Giurisdizionale Toscana, sentenza n. 127/2020).

La giurisprudenza più recente ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (Sezione Giurisdizionale Molise, n. 64/2017; Sezione Giurisdizionale Veneto, n. 122/2017; Sezione di controllo Toscana, delibera n. 17/2010), sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio", superando la visione tradizionale secondo la quale sarebbe tenuto alla resa del conto il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire.

Di conseguenza assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione.

La Corte prosegue evidenziando che il conto non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti; devono essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche.

È compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente.

Inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell'ente (sezione Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda i comuni, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©