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Assenze ingiustificate, non serve la continuità con le giornate festive e di riposo settimanale per applicare la sanzione disciplinare

L'Aran esclude che debbano coesistere entrambi i requisiti per comminare la sospensione

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il contratto del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 ha provveduto ad adeguare la precedente regolamentazione in materia di sanzioni disciplinari alla luce delle novità introdotte dalla riforma Madia.

L'articolo 16 del decreto legislativo 75/2017 ha espressamente rinviato alla contrattazione la definizione delle sanzioni relative alle «assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale» e alle «assenze ingiustificate collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza».

In attuazione di ciò, per tali specifiche ipotesi con il contratto del 21 maggio 2018 (articolo 59) sono state previste sanzioni che vanno dalla sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi fino al licenziamento, nel caso di recidiva nel biennio.

Il comma 8, lettera f) del citato articolo 59 ha così previsto «la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: (…) f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; (…)».

L'inciso utilizzato dalla disposizione contrattuale «in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale» significa che i due requisiti devono necessariamente coesistere?

Questa la domanda formulata da un ente locale all'Aran.

La risposta è contenuta nel parere CFL150, reso disponibile in questi giorni nella banca dati «ultimi orientamenti applicativi pubblicati».

Per l'Agenzia i due requisiti espressamente richiamati dall'articolo 59, comma 8, lettera f) (giornata festiva e di riposo settimanale) non devono necessariamente coesistere.

Si legge nel parere che la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi può essere comminata anche nel caso in cui la «continuità» delle assenze ingiustificate sia riscontrabile solo con la giornata di riposo settimanale non festivo.

Tale circostanza, si precisa, può verificarsi nei casi in cui il giorno di riposo settimanale non coincida con la giornata festiva (come di solito per il personale turnista), secondo la specifica articolazione dell'orario per lo stesso adottata.

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