Fisco e contabilità

Bollette, minicontributi fuori dal certificato

Non vanno restituiti i contributi di valore unitario fino a 100 euro

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Al centro dei dubbi degli enti locali c'è la rendicontazione delle maggiori spese per energia elettrica e gas sulla certificazione Covid-19 riferita all’anno 2022, in corso di elaborazione in queste settimane.

L’anticipazione dei conteggi è necessaria a garantire l’allineamento delle risultanze fra rendiconto (allegato a/2 al risultato di amministrazione) e certificazione, non essendo possibile, a legislazione vigente per il 2022, la rettifica degli allegati al rendiconto da parte del responsabile del servizio finanziario.

In attesa dell’apertura del sistema di acquisizione dei dati da parte di Rgs gli enti locali possono utilizzare il file excel, pubblicato sul sito del pareggio di bilancio in allegato al Dm Mef 242764 del 18 ottobre 2022.

Sul caro bollette, nella certificazione vanno indicate solo le maggiori spese finanziate dal fondone Covid e dal contributo statale straordinario per utenze di energia elettrica e gas. Non vanno dunque riportate, fra le maggiori spese riferite alle utenze, quelle finanziate ad esempio con le riscossioni delle multe e dei parcheggi.

Se i maggiori impegni non sono contabilizzati al rigo dell’energia elettrica e del gas, si possono comunque indicare nello spazio corrispondente a quello in cui sono state contabilizzate in bilancio.

La quinta rata del contributo energia, erogata a gennaio 2023, può essere utilizzata solo sul 2022, come le prime quattro; queste risorse non possono essere impegnate nell’esercizio in corso. Le risorse dei centri estivi 2020 transitate in avanzo non sono più rappresentate fra i ristori in quanto soggette all’obbligo di restituzione disciplinato dal decreto di assegnazione del contributo.

In attesa di conoscere il dettaglio dei criteri per la verifica a fine triennio, della perdita di gettito e dell’andamento delle spese correlate alla pandemia, tenendo conto delle risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese (previsto entro il 31 ottobre), si afferma che non dovranno essere restituiti i ristori fino a 100 euro per singolo contributo.

I ristori specifici di entrata per la riduzione dell’imposta o del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco, per i quali non si sono registrate minori entrate, rappresentati distintamente nei «Vincoli di legge», se non utilizzati manterranno il vincolo e non andranno restituiti.

I fondi Tari 2020 (tabella 1 allegata al decreto n. 212342 del 3 novembre 2020) se non interamente impiegati potrebbero rimanere in capo agli enti e non rientrare nel conguaglio finale

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