Appalti

Appalti, il consorzio è l'unico titolare di crediti verso la Pa per i lavori eseguiti dalle consorziate

Così il giudice monocratico del Tribunale di Vercelli: vale solo il rapporto Concessionario-Pa

di Massimo Frontera

Il consorzio è l'unico soggetto titolare di crediti verso la committenza per i lavori eseguiti dalle società consorziate assegnatarie. Non solo: circa l'opportunità di agire giudizialmente nei confronti della committenza per la tutela dei crediti, la diversa scelta del consorzio non può essere sindacata dalla consorziata, né considerata un'inerzia rilevante ai sensi del codice civile (articolo 2900) ai fini dell'esercizio dell'azione in via surrogatoria. Questa la conclusione di una vertenza che ha visto il Tribunale di Vercelli - con sentenza del giudice monocratico - riconoscere le ragioni del Consorzio Integra e della committenza pubblica contro una propria consorziata. Nel caso particolare la controversia ha riguardato l'appalto con accordo quadro del valore di poco più di 3 milioni di euro mandato in gara dalla Spa pubblica che gestisce il servizio idrico integrato nel biellese e vercellese.

L'azione in giudizio del Committente
La vertenza prende origine da una serie di extracosti che la consorziata assegnataria dell'esecuzione da parte del consorzio ha comunicato alla stazione appaltante a titolo di riserve a causa di mancate informazioni preliminari che avrebbero impedito l'avvio della prestazione. Relativamente a questo credito, quantificato in oltre 711 mila euro, la consorziata ha chiesto al consorzio di agire giudizialmente nei confronti della Servizio Idrico per il recupero delle somme preannunciando che in caso di inerzia avrebbe agito in surroga ai sensi dell'art. 2900 del Codice civile. In subordine alla richiesta di pagamento della somma (con interessi) al committente, la consorziata chiedeva la condanna del consorzio al pagamento di tutte le somme incassate a titolo di corrispettivo per i lavori pagati fino a quel momento, oltre alle somme mancanti per arrivare a 711mila euro. La committenza replicava chiedendo l'improcedibilità del giudizio (in quanto il contratto d'appalto era stato sottoscritto unicamente con il consorzio) e sostenendo l'infondatezza delle riserve (in quanto non confermate nei successivi atti contabili). Inoltre la Spa pubblica ha chiesto il pagamento di penali contrattuali per quasi 430mila euro a consorzio e consorziata.

L'azione in giudizio del consorzio
Anche il consorzio ha agito in giudizio, sia contro la consorziata che con la committenza (per l'infondatezza delle penali). Per prima ha sostenuto che la consorziata affidataria ha curato l'esecuzione dei lavori «al di fuori di un rapporto contrattuale diretto con la committente, nei cui confronti non aveva maturato alcun diritto di credito». «Un eventuale credito nei confronti del consorzio - ha argomentato il consorzio - poteva avere titolo esclusivamente nella delibera di assegnazione e non nel contratto di appalto stipulato tra consorzio e Servizio Idrico». Il consorzio, oltre a escludere la situazione di inerzia (tale appunto da giustificare l'azione in surroga) ha chiesto che la consorziata fosse condannata a manlevare il consorzio dagli addebiti e richieste della committente a titolo di penali, e poi anche a risarcire i danni subiti e subendi dal consorzio a causa del fermo lavori.

Le motivazioni del Tribunale
Nelle motivazioni del Tribunale di Vercelli - che accoglie le ragioni del consorzio (assistito dallo studio Mfa-Massimo Frontoni Avvocati con un team costituito da Massimo Frontoni e Maria Pia Di Giosa) - si ritrova una ricostruzione della disciplina dei rapporti tra consorzio (nel caso specifico di società cooperative di produzione e lavoro) e consorziata nei confronti con la stazione appaltante. Il giudice monocratico, in particolare, è molto netto nel confinare i rapporti privati tra gli operatori economici a un fatto interno che non assume rilevanza nei confronti della stazione appaltante. Tale è per esempio il la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale il Consorzio Ccc concedeva in affitto al Consorzio Integra il ramo d'azienda che consentiva poi a quest'ultimo di aggiudicarsi l'appalto. «Nel consorzio di società cooperative di produzione e lavoro - afferma il giudice - il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale per cui l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio, come unico e autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi».

Più esattamente, si riconosce che il consorzio «matura, per conto delle cooperative consorziate, crediti nei confronti dei committenti e debiti nei confronti delle cooperative assegnatarie in quanto esecutrici delle opere e/o dei servizi. Dunque nei confronti dei committenti l'unico soggetto titolare di crediti, per i lavori svolti in esecuzione degli appalti dalle società consorziate e assegnatarie, è il Consorzio». Ancora: «nel caso di costituzione del consorzio in forma di società di capitali - afferma la sentenza citando la Cassazione (Sez. I civile n.1636/2014) - data la più intesa autonomia di cui queste sono dotate, in ragione dell'attribuzione della personalità giuridica, le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci non possono ripercuotersi sulla società. Analogamente la titolarità dei rapporti facenti capo al consorzio non può estendersi ai singoli soci». Cade anche la tesi secondo cui la consorziata possa agire in surroga del consorzio, se non altro perché quest'ultimo non è stato inerte, ma, riconosce il giudice, «in più occasioni il consorzio manifestava la propria volontà in ordine alla gestione del rapporto giuridico con la committente Servizio Idrico». E la decisione di agire o meno nei confronti del committente non può essere sindacato dalla consorziata.

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