I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, accesso agli atti, mobilità volontaria e titolo di studio

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Rinvio della prova di concorso per impossibilità di partecipare alla prova fisica
Il Tar Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza 31 ottobre 2022 n. 1730, ha ricordato che in presenza del certificato medico che attesta di fatto l'impossibilità a svolgere le prove fisiche nella data prestabilita, è irrazionale il diniego opposto dalla Pa allo svolgimento di tali prove in altra data, nell'assunto che il bando prevedesse il rinvio per il solo caso della gravidanza. Secondo i magistrati è di tutta evidenza, infatti, che il bando di concorso intendesse fare riferimento a un'ipotesi di carattere generale per il rinvio della prova fisica (gravidanza), ma ciò, per evidenti ragioni logiche, non esclude certamente casi specifici di impossibilità allo svolgimento della prova, che la Pa avrebbe dovuto valutare singolarmente. Inoltre la Pa non ha addotto, a sostegno del diniego impugnato, preponderanti e specifiche esigenze organizzative tali da rendere recessiva la posizione della ricorrente (considerato, in particolare, che, trattandosi di prove fisiche, non ci poteva nemmeno essere l'esigenza per la Pa di garantire l'anonimato tramite la contestuale partecipazione di tutti i candidati).

Illegittima l'esclusione dal concorso in caso di titolo "assorbente"
La laurea in economia e commercio è sicuramente un titolo superiore ed assorbente del diploma di ragioneria richiesto per l'ammissione ad un pubblico concorso; conseguentemente, è illegittima l'esclusione del candidato. Questo principio è stato rammentato nella sentenza del Tar Campania-Napoli, sezione V, 26 ottobre 2022 n. 6610. Infatti, quando un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell'ammissione o dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso o di vedersi riconosciuto il relativo punteggio aggiuntivo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato "assorbente" rispetto ai titoli previsti nel bando. In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso.

Diritto di accesso in caso di mobilità volontaria
Il Tar Sardegna, sezione I, nella sentenza 21 ottobre 2022 n. 685, ha affermato che un dipendente della pubblica amministrazione che sia interessato a un possibile trasferimento per passaggio diretto ad altra (articolo 30 del Dlgs 165/2001) e che voglia valutare se presentare l'istanza non ha diritto all'accesso agli atti inerenti la dotazione organica e la programmazione dei fabbisogni di personale dell'amministrazione presso la quale aspira di transitare. Ciò in quanto siffatta pretesa si configura quale "accesso esplorativo", vietato dall'articolo 24, comma 3, della legge 241/1990, per il quale «Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni».

Differenza tra equipollenza ed equiparazione tra le lauree
In tema di equipollenza ed equiparabilità tra le lauree, valgono questi principi:
• sono concetti distinti e non sovrapponibili;
• per "equipollenza" si intende la corrispondenza tra titoli accademici ante riforma (o vecchio ordinamento);
• per "equiparazione" si intende la corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma (es. tra laurea quinquennale e classe di laurea specialistica) e anche la corrispondenza tra titoli post riforma (ad esempio, tra laurea specialistica e laurea magistrale). Va anche precisato che l'equipollenza non opera «reciprocamente, ma ‘a senso unico', vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x'» e che «Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z)». È la sintesi di quanto affermato dal Tar Lazio-Roma, sezione III, 29 ottobre 2022 con la sentenza n. 14047.