Progettazione

Prevenzione incendi, per le strutture ricettive prima scadenza per l'adeguamento. Ecco cosa fare

Entro il 30 giugno la presentazione della Scia parziale ai Vigili del Fuoco. Poi ci sarà tempo fino alla fine del 2024 per arrivare alla conformità totale alle norme (se non ci saranno altre proroghe)

di Mariagrazia Barletta

Entro il prossimo 30 giugno, le strutture ricettive ancora non in regola sul fronte dell'antincendio devono terminare alcuni adempimenti che hanno come punto di approdo la presentazione di una Scia parziale al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Terminata la procedura della Scia, che attesta il rispetto di alcune misure previste dalla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, l'iter, non è concluso: il percorso di adeguamento deve puntare alla conformità totale alla normativa, un obiettivo da centrare entro il 2024. A fissare le due nuove scadenze, è stata la legge di conversione dell'ultimo Milleproroghe (Dl 198 del 2022), che ha rinviato ulteriormente il termine per la messa a norma delle strutture ricettive, in origine fissato all'11 maggio 2002, ma poi differito puntualmente di anno in anno.

La Scia parziale è, dunque, un traguardo intermedio, ma imprescindibile per gli alberghi, gli ostelli, gli affittacamere, gli alloggi degli agriturismi, e, in genere, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti all'11 maggio 1994 (data di entrata in vigore della regola tecnica specifica contenuta nel Dm del ministero dell'Interno del 9 aprile 1994). Prima di arrivare alla Scia parziale, però, occorre conformarsi a diverse misure e mettere in atto alcune prescrizioni contenute in più provvedimenti, e non solo nelle disposizioni antincendio specifiche per le strutture ricettive (regole tecniche verticali).

Conformità al piano straordinario del 2012
Per beneficiare del rinvio al 2024, prima della presentazione della Scia parziale, è necessario che le strutture siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio messo a punto dal Dm Interno 16 marzo 2012. Significa che è richiesta la conformità a precisi requisiti antincendio. Tra questi, il Dm prevede un rafforzamento delle misure di gestione della sicurezza con l'organizzazione di un servizio interno sempre presente durante l'esercizio dell'attività. L'obiettivo è consentire, in caso di incendio, un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Più nel dettaglio, rispettare i requisiti previsti dal piano straordinario del 2012 significa adottare alcune misure dettate dalle regole tecniche verticali, anche considerando, se applicabili, le specifiche semplificazioni introdotte dal Dm 14 luglio 2015 per le strutture, al di sotto della soglia di 50 posti letto, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Semplificazioni che - va ricordato - sono valide anche ai fini dell'applicazione delle misure del piano straordinario del 2012.

È necessario, dunque, che l'attività sia conforme ai requisiti richiesti per gli impianti elettrici e di sicurezza, per i sistemi di allarme e per la segnaletica di sicurezza. Se si ricade nell'obbligo di installazione, anche gli impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi devono essere a norma. Fondamentale provvedere alla gestione della sicurezza e all'installazione di idonei estintori, secondo le prescrizioni normative. Gestire l'emergenza significa anche addestrare il personale, affinché sia preparato ad agire per un primo intervento, nonché a compiere correttamente le azioni richieste in fase di emergenza. È, inoltre, obbligatorio esporre le dovute planimetrie e le istruzioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza, all'ingresso delle strutture, ad ogni piano e nelle camere. Infine, le strutture devono essere conformi ad alcune misure previste per le vie d'esodo. In particolare, le vie di esodo devono essere adatte anche a persone con capacità motorie ridotte o impedite e vanno rispettate le prescrizioni sulle larghezze.

Ulteriori adempimenti introdotti dal Milleproroghe 2023
L'ultimo differimento, arrivato con la conversione in legge dell'ultimo Milleproroghe, ha introdotto una novità, ossia, a differenza dei precedenti rinvii applicati alle strutture ricettive, ha previsto una serie di adempimenti da attuare per poter beneficiare della proroga al 2024. Più nel dettaglio, finché non viene completata la messa a norma, i titolari delle attività devono pianificare l'attività di sorveglianza per gli impianti, i dispositivi e le attrezzature antincendio, seguendo quanto indicato dal Dm Controlli (Dm 1° settembre 2021). Va anche organizzata una specifica attività di sorveglianza per accertare l'operatività, l'assenza di danno e la facile accessibilità dei dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo, nonché la completa e sicura fruibilità dei percorsi d'esodo e delle uscite di emergenza.

Formazione degli addetti antincendio e informazione ai lavoratori
I titolari delle attività turistico-alberghiere che imboccano la strada dell'adeguamento antincendio sono obbligati, inoltre, a formare gli addetti antincendio, che devono frequentare un corso di almeno otto ore conforme alle nuove regole del Dm 2 settembre 2021 (decreto sulla gestione della sicurezza). Anche il piano di emergenza va aggiornato, in modo da includere le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle prescrizioni normative e alla presenza dei cantieri all'interno dell'attività. I lavoratori vanno inoltre informati sui rischi specifici derivanti dall'adeguamento solo parziale alle norme di prevenzione incendi.

Scia per attestare la conformità parziale
Solo se l'attività è conforme ai requisiti richiesti dal piano biennale del 2012, e dopo aver ottemperato ai nuovi obblighi introdotti con l'ultimo Milleproroghe, è possibile intraprendere la strada verso la Scia parziale con la quale si attesta il rispetto di almeno sei delle dieci prescrizioni indicate dal Milleproroghe stesso. I dieci punti fanno riferimento a specifiche misure contenute nelle regole tecniche verticali e riguardano: la resistenza al fuoco delle strutture, la reazione al fuoco dei materiali, le compartimentazioni, i corridoi, le scale, gli ascensori e i montacarichi, gli impianti idrici antincendio, le vie di uscita ad uso esclusivo, quelle ad uso promiscuo e i depositi. Il termine per presentare la Scia parziale, come si diceva, è il 30 giugno 2023.

La scelta della normativa: prescrittiva o semi-prestazionale
Per mettersi in regola ci sono due strade diverse da poter percorrere e da valutare attentamente. È possibile, infatti, applicare la normativa tradizionale, ossia prescrittiva, emanata nel 1994 (Dm 9 aprile) poi integrata nel 2003 (Dm 6 ottobre) e semplificata, limitatamente alle strutture che non superano i 50 posti letto, nel 2015 (Dm 14 luglio). L'alternativa è data dal Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), il cui approccio semi-prestazionale (o prestazionale) può essere applicato anche alle strutture ricettive turistico-alberghiere. Il Codice ha infatti al suo interno disposizioni specifiche per tali attività (la regola tecnica verticale è stata introdotta con il Dm 9 agosto 2016). Ovviamente, se si intraprende la strada del Codice, questo va seguito nella sua interezza. Si tratta, dunque, di osservare anche le altre regole verticali in esso contenute, se pertinenti, nonché tutte le misure della cosiddetta regola tecnica orizzontale, che comprende le disposizioni comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice. Le due strade non possono sovrapporsi, perché se si utilizza il Codice non è possibile applicare le vecchie norme tradizionali e viceversa. La scelta va valutata caso per caso, ma, in generale, il Codice permette di costruire soluzioni sulla base della specifica realtà. Questo perché, seppure il Codice preveda soluzioni preconfezionate, contemporaneamente consente al professionista di trovare strade alternative a quelle indicate nelle sue pagine. In definitiva, il professionista è libero di optare per una progettazione più complessa ma che permette, a parità di sicurezza, di costruire soluzioni su misura e quindi di ottimizzare le modifiche all'attività esaminata.

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