Amministratori

Somministrazione di alimenti e bevande, il Comune non può imporre limiti di orario se l'attività è esercitata su area demaniale

Si tratta del gestore di un bar/ristorante, titolare di una concessione rilasciata dall'Enac ed esercitata su area demaniale aeroportuale

di Michele Nico

Con la sentenza n. 851/2023, il Consiglio di Stato, Sezione VII, ha rigettato l'appello di un Comune avverso la decisione del Tar Veneto n. 692/2020, che annullava il provvedimento del 2019 con cui l'ente aveva impartito al gestore di un bar/ristorante, titolare di una concessione rilasciata dall'Enac ed esercitata su area demaniale aeroportuale, l'ordine di uniformarsi ai limiti di orario in vigore sul territorio per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il fatto
Occorre premettere che, nel caso di specie, il servizio di ristoro era svolto all'interno di un sito aeroportuale ubicato a pochi chilometri dalla città, utilizzato per voli turistici e paracadutismo sportivo e amatoriale, nonché per il decollo e l'atterraggio di aeromobili ultraleggeri. Va anche detto che l'attività del bar/ristorante, secondo la concessione dell'Enac, era a servizio del sito aeroportuale potenzialmente aperto 24 ore su 24, essendo quest'ultimo sede di molteplici funzioni lavorative anche non strettamente legate agli orari dell'attività di volo.
Per questa ragione l'Enac, nel rilasciare la concessione, aveva fatto obbligo al titolare di «acquisire le licenze/certificazioni e le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative per l'esercizio della propria attività e attenersi alle particolari disposizioni che la direzione aeroportuale emanerà in merito alla disciplina del servizio stesso», ma non aveva posto alcuna limitazione di orario all'attività di somministrazione di cibi e bevande.
Prima di dare avvio all'attività, il soggetto gestore aveva presentato al Comune una scia indicando un'ampia fascia oraria per l'apertura del locale e l'ente pubblico, dopo aver richiesto documentazione integrativa, con una comunicazione del settembre 2018 aveva rilasciato il nulla osta all'attività.
Tuttavia qualche mese dopo, in esito a un sopralluogo all'interno dell'aeroporto, alcuni agenti della polizia municipale redigevano un verbale di accertamento di violazione di legge per assenza di un titolo legittimante dell'attività di bar/ristorante, in quanto ritenuta esercitata in violazione di limiti di orario, con conseguente applicazione di sanzione pecuniaria. Al che faceva seguito il provvedimento municipale impugnato, con l'ordine all'attività commerciale (ex articolo 17 ter del Tulps) di attenersi alle prescrizioni orarie in vigore per il territorio comunale.

I limiti di orario
In tale contesto, il Comune ricorrente ha sostenuto dinanzi ai giudici della Sezione che l'attività svolta «in particolari strutture aperte al pubblico», a prescindere dal titolo di legittimazione, deve essere comunque effettuata nei limiti di orario di svolgimento dell'attività primaria. Palazzo Spada ha rigettato questa tesi dal momento che «l'attività in questione è esercitata su area demaniale aeroportuale, giusta concessione rilasciata, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, da Enac all'odierna ricorrente, concessione la cui regolamentazione non contempla specifici orari di apertura e chiusura del bar/ristorante».
Di conseguenza, il provvedimento del Comune è stato ritenuto viziato da eccesso di potere, tenuto conto anche del fatto che se l'attività in parola fosse stata limitata ai soli orari di apertura dell'aeroporto, essa non solo sarebbe risultata «poco remunerativa, ma vieppiù in perdita, con conseguente frustrazione dell'oggetto della concessione affidata all'esito di una gara che, infatti, non prevedeva limiti di orario».

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