Personale

Scadenze/3 - Sul prospetto dei dipendenti disabili l’incognita delle posizioni organizzative

Denuncia disabili con rebus per i piccoli Comuni. I datori di lavoro, sia pubblici sia privati, entro il 31 gennaio di ogni anno devono compilare il prospetto informativo, nel quale si evidenzia se si è in regola con gli obblighi in tema di assunzioni di disabili.

Istruzioni opposte
Per gli enti locali di minori dimensioni il problema nasce sul trattamento da riservare ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa. Nelle Faq che oggi si possono leggere in argomento sul sito www.cliclavoro.gov.it viene chiaramente indicato che questi soggetti, in quanto non possono in alcun modo essere assimilati ai dirigenti, devono essere inclusi nella base di calcolo. Al contrario, l'articolo 4 della legge 68/1999 esclude dal novero dei dipendenti da considerare quelli aventi qualifica dirigenziale. La confusione è generata in quanto, con l'interpello n. 24 del 20 marzo 2009, il ministero del Lavoro, direzione generale per l'Attività ispettiva, aveva messo nero su bianco l'esatto contrario in risposta a un quesito proposto dall'Anci. Allora, il ministero affermava che, nei Comuni privi di dirigenti, le relative funzioni potevano essere svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi, in base all’articolo 109, comma 2, del Dlgs 267/2000. Da ciò faceva conseguire che la corretta interpretazione dell’articolo 4 vedeva l'esclusione dalla base di computo dei dirigenti «a cui vanno dunque equiparati i soggetti che, in virtù di tali specifici provvedimenti, svolgono le relative funzioni».

Il bivio
Quindi, tra la Faq e l'interpello, cosa prevale? Verrebbe da dire l'interpello, più formale e con tanto di firma dell'allora direttore generale, ma non c’è certezza. La questione non è di poco conto: inserire tre/quattro soggetti nella base di calcolo può far scattare l'obbligo di assunzione di un disabile, o di uno in più rispetto a quelli presenti, in quanto vengono superate le soglie indicate dalla legge, che, alla base, fanno riferimento a quantità di lavoratori assai esigue (15 e 36 dipendenti). Il problema non è tanto procedere all'assunzione in quanto questa, se necessaria per saturare la quota d'obbligo, non richiede capacità assunzionali, e i relativi oneri non sono da considerare ai fini del rispetto dei vincoli alla spesa di personale posti dai commi 557 e 562 della legge 296/2006. Il rischio è la sanzione: con il Jobs Act l'importo è stato incrementato ed ammonta a 153,20 euro per soggetto e per ogni giorno di carenza. Al contrario effettuare un’assunzione con le procedure e i presupposti previsti per i disabili quando questa non rientra nella quota d'obbligo rende l'assunzione stessa illegittima.

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