Amministratori

Gestione dei servizi, al giudice ordinario il recesso dal consorzio e la risoluzione anticipata della concessione

Lo affermano la quarta sezione del Consiglio di Stato il Cga della Sicilia

di Amedeo Di Filippo

Sussiste la giurisdizione del giudice civile per la controversia relativa alla validità o agli effetti del recesso del Comune da un consorzio e per quella sui rapporti tra società e Comune a seguito della risoluzione anticipata della concessione di un servizio idrico. Lo affermano, rispettivamente, la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2948/2021 e il Cga con la n. 328/2021.

Recesso dal consorzio
La quarta sezione del Consiglio di Stato esamina il caso di alcuni Comuni che hanno costituito un consorzio per la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che a sua volta ha costituito una Srl alla quale ha affidato in house la gestione dell'impiantistica. A seguito di alcune vicende, un comune ha deciso di recedere dal consorzio. A seguito della impugnativa degli atti consortili, il Tar ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando che il Comune ha esercitato un diritto di recesso non riconducibile all'esercizio di un potere pubblico e la materia del contendere riguarda una questione puramente patrimoniale, relativa alla individuazione della data di decorrenza del recesso, con le relative implicazioni riguardanti la responsabilità patrimoniale relativa al dissesto economico della Srl.
Il Consiglio di Stato condivide l'impostazione del primo giudice, respinge l'appello e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Non può infatti applicarsi al caso di specie, dichiara, l'articolo 15 della legge 241/1990, in quanto non si tratta di un accordo tra diverse amministrazioni volto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Qui invece si è istituito un distinto soggetto giuridico – il consorzio – e si controverte della validità o degli effetti di un recesso di un ente locale, che costituisce un «atto intrinsecamente civilistico» che determina l'estinzione di un rapporto di durata a tempo indeterminato.

Concessione del servizio
Il Cga analizza la diversa vicenda relativa ai rapporti di dare-avere tra società e comune a seguito della risoluzione anticipata della concessione del servizio idrico. Anche in questo caso il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e anche questa volta l'appello non viene accolto in quanto la giurisdizione esclusiva comprende le controversie in materia di pubblici servizi (quale è il servizio idrico), escluse quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio e alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, comprensiva delle controversie insorte in fase esecutiva.
Nel caso di specie l'appellante ha chiesto il pagamento di una somma a saldo degli investimenti non ammortizzati per impianti, macchinari e manutenzione straordinaria, per effetto dell'anticipato scioglimento della concessione, onde per cui la pretesa sostanziale non implica lo scrutinio dell'esercizio del potere pubblico ma verte sulla valutazione del valore patrimoniale di quanto richiesto come rimborso, così rientrando nelle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo quel potere pubblico che è sotteso alla scelta legislativa sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©