Personale

Concorsi per laureati, nel bando vanno indicati i criteri sulle equivalenze tra titoli

Per bilanciare il principio del valore legale del titolo con quello dell'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni

di Pietro Alessio Palumbo

Per accogliere una domanda di partecipazione a un concorso la Pa deve innanzitutto tenere chiara la differenza tra equipollenza ed equiparazione dei titoli di studio. L'equipollenza attiene ai rapporti tra i titoli accademici del vecchio ordinamento al fine di valutarne la reciproca affinità contenutistica; l'equiparazione concerne il raffronto tra i diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento rispetto alle nuove classi di laurea. Il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 9447/2022) ha chiarito che l'equipollenza tra titoli di studio oltre a essere riconosciuta e determinata dalla legge può, in eccezionali circostanze, essere sancita dalla stessa amministrazione che gestisce il concorso. All'amministrazione può in particolare essere riconosciuta tale possibilità al fine di bilanciare il principio del valore legale del titolo con quello dell'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni; che poi a ben vedere sono quelle che hanno la vera responsabilità di reperire le professionalità più adatte ai propri uffici. Tuttavia ciò è possibile solo a seguito di una espressa, tassativa e soprattutto precisa indicazione, all'interno del bando, dei criteri di corrispondenza e coincidenza tra titoli diversi.

Con particolare riguardo al possesso della laurea l'omogeneità tra titoli va riconosciuta solo se espressamente disposta dalla legge tenuto conto che spetta ad essa l'individuazione delle corrispondenze tra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso; restando preclusa alla Pa (così come allo stesso giudice a seguito di ricorso) la possibilità di procedere all'assimilazione in via analogica tra titoli di studio. Ciò in quanto l'attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti ha carattere vincolato non residuando normalmente all'amministrazione alcun margine di discrezionalità nell'individuazione concreta dei titoli corrispondenti.

Qualora l'amministrazione apra la partecipazione al concorso a candidati in possesso di talune lauree, espressamente ammettendo anche candidati in possesso di lauree equivalenti, occorre interpretare la sua volontà in modo da accertare se in tal modo abbia semplicemente voluto richiamare il dettato legislativo ovvero abbia autonomamente inteso allargare la possibilità di partecipazione ai laureati con un titolo assimilabile. In quest'ultimo caso l'amministrazione deve però porre le regole in base a cui condurre questa valutazione; in difetto l'intenzione dell'ente deve essere ricostruita nel senso del mero rimando alla normativa statale di riferimento. Su questi presupposti, nella vicenda, secondo il Tar capitolino sebbene l'ente avesse indicato tra i requisiti di ammissione anche quelli equivalenti a quelli espressamente indicati dal bando di concorso, non aveva tuttavia in alcun modo specificato quali fossero i parametri effettivi sulla scorta dei quali stabilire la corrispondenza o meno tra titoli.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©