Urbanistica

Bonus, la mappa dei reati: rischi penali per Ape, asseverazioni e Scia

di Alessandro Diddi

Dura lex per i professionisti del settore edilizio, verrebbe da dire. Gli attestatori sono un anello importante della complessa filiera della procedura di formazione dei diritti di detrazione oltretutto suscettibili di trasformarsi in crediti negoziabili e gestibili dai circuiti creditizi. Per questo il legislatore - con decreto legge 13 del 2022 - è intervenuto con un doppio giro di vite per contrastare le frodi nel settore dei bonus edili e superbonus 110%, con più incisive misure repressive e potenziando i meccanismi di “recupero” dei profitti illeciti.

È stato allargato l’ambito applicativo di talune fattispecie penali, aggravando il trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti privati chiamati a svolgere funzioni di attestatori nei procedimenti di concessione dei bonus edili e superbonus 110%.

Inasprimento sanzioni

L’articolo 2 del Dl 13 del 2022 ha inasprito la sanzione penale, prevedendo - attraverso l’inserimento del comma 13-bis. 1 nell’articolo 119 - che qualora nelle asseverazioni rilasciate per fruire delle agevolazioni vengano esposte informazioni false anche in merito alla congruità delle spese, siano omesse informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Norme fallimentari, le analogie

Nel caso dei bonus edili e superbonus il legislatore ha ritenuto di applicare un trattamento particolarmente severo, mutuando quello contenuto nell’articolo 236-bis del Regio decreto 267 del 1942 che punisce con le stesse sanzioni il professionista che predispone relazioni o attestazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti per ammettere l’imprenditore in crisi alle diverse procedure alternative al fallimento.

Le sanzioni preesistenti

Va detto che sanzioni penali per gli asseveratori non costituiscono un unicum soprattutto da quando, per semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione, si è demandato ai privati (che assumono il ruolo di esercenti di servizio di pubblica necessità a norma dell’articolo 359 Codice penale ed ai fini di quanto prevedono le disposizioni che fanno riferimento a tale qualifica), l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’esercizio di facoltà e diritti dipendenti esclusivamente dalla presenza di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. L’articolo 29 del Dpr 380 del 2001 (Tu edilizia), ad esempio, ha previsto che risponde del reato di cui all’articolo 481 Codice penale il soggetto che attesta falsamente che le opere realizzate rientrano tra quelle che, a norma dell’articolo 23 del Tu, possono essere eseguite solo dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

Bonus edili e commercialisti

Esclusi dalla nuova previsione sono invece, i soggetti (commercialisti e non solo) abilitati a rilasciare, ai sensi del comma 11 dell’articolo 119, i visti di conformità per la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Sebbene costoro non siano contemplati dalla novella, cionondimeno, in caso di falsa certificazione (cosiddetto visto leggero), potranno essere chiamati a rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta ex articolo 3 Dlgs 74 del 2000 (punita da un anno e sei mesi a 6 anni) in quanto l’apposizione di un visto mendace, come riconosciuto recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 19672 del 2019, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria.

Infine rischia l’accusa di falsa fatturazione, disciplinata dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, il professionista del fisco (si veda l’articolo di fianco) che comunica alla piattaforma dell’agenzia delle Entrate un credito d’imposta fittizio.

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