I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Ordinanze contingibili ed urgenti: le ultime pronunce dei Tar

di Esper Tedeschi

Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti – Decorrenza del tempo – Temporaneità della misura – Attualità del pericolo – Ritardo nell'agire
La situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità è tale anche allorquando sia nota da tempo e si protragga per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell'agire potrebbe sempre aggravare la situazione medesima. Peraltro è certamente vero che l'uso di mezzi diversi dagli ordinari strumenti d'intervento è consentito solo per un arco temporale limitato alla situazione contingente e non può protrarsi sine die. Ma il requisito della temporaneità delle prescrizioni non esclude affatto che i rimedi da adottare possano produrre effetti definitivi (come nell'ipotesi classica dell'abbattimento di animali infetti), dipendendo ciò dal tipo di rischio fronteggiato.
Tar Liguria, Genova, sez. I, 7 gennaio 2022, n. 21

Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione – Misure emergenziali – SARS-CoV-2 – Attività didattica a distanza – Presupposti – urgenza – Disciplina nazionale – Deroghe
Deve essere sospesa in sede cautelare monocratica l'ordinanza del Presidente della Regione Campania con cui, in via contingibile e urgente, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza al fine di “scongiurare il collasso del sistema sanitario regionale”, paventato dalla già disposta sospensione di plurime attività di ricovero ed ambulatoriali, e ravvisata la ricorrenza di “circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”. Infatti, la dettagliata normativa nazionale, di rango primario, dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”, il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile”, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo. Sul punto si ricorda che le ordinanze emergenziali si giustificano nell'ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all'urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l'abbia regolata; il che non è nel caso all'esame, ove, in via d'urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell'emergenza specifica e si è disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l'individuazione delle specifiche modalità del detto esercizio, proprio nel caso preso in considerazione dall'ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico);
Tar Campania, sede di Napoli, sez. V, 10 gennaio 2022, decr. n. 20

Ordinanza contingibile e urgente – Legittimazione passiva – Sindaco – Ufficiale di governo – Domanda di risarcimento
L'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, sostanzialmente riprendendo le previsioni del precedente art. 38, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142, disciplina i poteri di ordinanza del sindaco - non quale organo di vertice dell'amministrazione comunale (come invece disposto dall'art. 50 T.u.e.l.), ma in qualità di ufficiale di Governo - dettati dall'esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Secondo la tesi maggioritaria, sostenuta principalmente dalla Corte di Cassazione, il potere di ordinanza spettante al sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, poiché il sindaco agisce quale ufficiale di Governo, sicché dei danni derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato; ne consegue che, sia per le azioni risarcitorie, sia per le azioni di pagamento diverse, fondate su responsabilità per atto lecito, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale competente ancorché ai comuni siano state assegnate le somme necessarie per pagare le relative indennità (Cass. civ. [ord.], sez. I, 28 febbraio 2019, n. 5970).
Consiglio di Stato, sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 179

Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti – Decorrenza del tempo – Idoneità della misura – Attualità del pericolo – Provvisorietà degli effetti
Il presupposto della situazione eccezionale ed imprevedibile, che legittima l'adozione di un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità se del caso perfino all'Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza. La legittimità del potere esercitato dal sindaco ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000 deve, poi, essere valutata in relazione all'idoneità della misura adottata a fronteggiare la situazione di pericolo da fronteggiare e non già alla provvisorietà degli effetti della stessa che non costituisce carattere indefettibile dell'ordinanza contingibile e urgente.
Tar Lazio, sede di Roma, sez. II-stralcio, 13 gennaio 2022, n. 338

Ordinanza contingibile e urgente – Decorrenza del tempo – Presupposti – Attualità del pericolo
L'ordinanza contingibile e urgente è legittimamente emanabile anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo. La circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende, dunque, illegittima l'ordinanza contingibile e urgente dal momento che in determinate situazioni, al pari di quella accertata come ricorrente nella presente fattispecie (pericolo di caduta di massi sulla strada pubblica), il trascorrere del tempo non elimina il pericolo, ma può, per contro, aggravarlo. La situazione di pericolo deve essere, in definitiva, attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento. Pertanto il Sindaco ben può adottare l'ordinanza per garantire la pubblica e privata incolumità, mediante un intervento di messa in sicurezza di un fabbricato già oggetto d'intervento da parte dei Vigili del fuoco, al fine di far eseguire a chi di dovere una verifica dello stato della copertura nonché utili lavori che il caso richiede.
Tar Campania, sede di Salerno, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 153

Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti – istruttoria – Situazione di pericolo – valutazione tecnica – Motivazione – Vendita di prodotti legali a base di cannabis
Spetta al Sindaco valutare l'esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, valutazione, di carattere eminentemente tecnico, che va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico - scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento. Tuttavia, è illegittimo il divieto, imposto con ordinanza ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 di aprire “sul territorio comunale di negozi e punti vendita al dettaglio (“growshops” e/o vendita tramite distributori automatici h/24) di prodotti a base di cannabis, cannabis light e canapa legale (presenza di principio psicotropo tetraidrocannabinolo THC inferiore a 0,2%), in attesa di approfondire le tematiche legate alla problematica”, in quanto adottata in difetto di un effettivo pericolo grave ed attuale per l'incolumità pubblica, essendo piuttosto incentrata sulla anticipata applicazione del principio di precauzione.
Tar Sicilia, sede di Palermo, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 99

Ordinanza contingibile e urgente – Presupposti – Attualità del pericolo – Strumenti amministrativi ordinari
È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000 che abbia previsto “l'immediato sgombero e la totale demolizione delle opere delle corrispondenti piazzole e di tutto quanto sulle stesse eseguito sia in forma regolare che abusiva, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento” in ragione di un'asserita situazione emergenziale causata dal verificarsi di fenomeni di erosione delle sponde del canale, dipendenti da copiose precipitazioni atmosferiche verificatesi negli anni, e da una riduzione progressiva delle distanze dal canale, capace di mettere a rischio i manufatti. Dunque, nel caso di specie lo stato d'erosione era ben noto al Comune procedente, il che significa che l'amministrazione non è stata posta difronte ad una situazione imprevedibile, ben potendo azionare strumenti amministrativi di carattere ordinario. Infatti, la sussistenza di un pericolo strutturale, evidenziata dal Sindaco quale aspetto qualificante dell'ordinanza, non giustifica il ricorso ad un provvedimento totalmente sacrificativo della proprietà degli immobili, atteso il manifestarsi, nel tempo, di segnali che imponevano l'adozione tempestiva di misure tecniche ordinarie programmabili. Per poter giustificare l'adozione dell'ordinanza extra ordinem, il pericolo da fronteggiare deve essere attuale. L'attualità del pericolo rimanda, d'altra parte, al carattere imminente dello stesso. L'autorità amministrativa deve trovarsi, in altri termini, al cospetto di una situazione che incombe drammaticamente sui beni da sacrificare e che, pertanto, richiede misure da adottare con notevole elasticità, senza indugio. Sennonchè, nel caso in esame, pur essendo emersa una situazione di crisi ambientale della zona, verosimilmente dovuta ad incuria nel tempo, e al ripetersi di eventi alluvionali di portata cospicua, non si rintracciano pericoli incombenti, attuali, e non altrimenti scongiurabili se non con una misura extra ordinem.
Tar Puglia, sede di Bari, sez. III, 20 gennaio 2022, n. 111

Ordinanza contingibile – Presupposti – Situazione d'emergenza – Eccezione – Procedure ordinarie
Lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, che deve essere perseguito, invece, mediante le procedure ordinarie e nel rispetto dei diritti garantiti dall'ordinamento.
Tar Sicilia, sede di Palermo, sez. II, 24 gennaio 2022, n. 139

Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco – Misure emergenziali – SARS-CoV-2 – Attività didattica a distanza – Presupposti – Zona rossa
È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonostante il Comune non fosse stato dichiarato territorio in “zona rossa”, per violazione dell'art. 1, comma 1, d.-l. n. 111 del 2021, conv. in l. n. 133 del 2021, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, nell'anno scolastico 2021/2022 ove è previsto che “al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”. Infatti, ai sensi del co. 4 del menzionato articolo i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
Tar Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, 25 gennaio 2022, n. 79