I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna sulla gestione dei rifiuti

di Mauro Calabrese

Rifiuti - Gestione - Stoccaggio - Recupero e smaltimento - Limiti - Quantità - Qualità - Tempistiche - Deposito temporaneo - Superamento - Abbandono

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma primo, lettera bb ), del medesimo Testo Unico ambientale, configurandosi, così, come abusiva attività recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, presso una autocarrozzeria, costituiti da batterie esauste, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, rifiuti di metalli ferrosi e non, rifiuti plastici e di vetro.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 8 febbraio 2022, n. 4364

 

Rifiuti - Gestione - Traporto - Spedizione - Documentazione - Soggetto - Dovere di informazione - Spedizioniere - Vettore - Traffico illecito

Ai fini della configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell’articolo 259, primo comma, del Dlgs n. 152 del 2006, non rileva la qualifica soggettiva dell’agente, bensì la concreta attività posta in essere, ovverosia il trasporto di rifiuti in assenza della prescritta documentazione concernente il carico trasportato e dunque in violazione degli specifici obblighi di informazione, ovvero la spedizione illegale di rifiuti che impone, per i rifiuti destinati allo smaltimento ovvero al recupero, un’apposita procedura di notificazione e dunque in violazione delle prescritte autorizzazioni preventive, o che abbia ad oggetto rifiuti di cui è vietata la spedizione alla radice, a prescindere dalla circostanza che l’attività di spedizione sia svolta dall’agente in forma professionale o soltanto di fatto o in modo secondario.
Pertanto, la fattispecie penale del Codice dell’Ambiente, che sanziona chiunque effettui una spedizione costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento 1013/2006/Ce, quale norma penale in bianco integrata dal richiamo al Regolamento comunitario, non si applica solo allo spedizioniere, bensì anche al vettore, essendo diretta a sanzionare chiunque si trovi ad effettuare il trasporto dei rifiuti in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa europea richiamata, punendo chi, svolgendo attività di trasporto di rifiuti, è tenuto ad un dovere di informazione, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, tanto più rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente tale attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una «culpa levis» nello svolgimento dell’indagine giuridica.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 8 febbraio 2022, n. 4344

 

Rifiuti - Gestione - Impianti - Destinazione economica - Classamento catastale - Funzione - Pubblica utilità - Attività economica

Ai fini del corretto classamento catastale degli immobili destinati alla gestione dei rifiuti, a fini fiscali, come gli impianti di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, gli impianti di compostaggio rifiuti o i serbatoio e gli impianti di depurazione delle acque, è irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare a una attività di pubblico interesse, in quanto l’interesse generale allo svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe.
Pertanto, rilevando le caratteristiche oggettive dei beni e non la funzione di pubblica utilità svolta dal soggetto utilizzatore dell’immobile, le costruzioni che ospitano impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue dei Comuni, sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi, rientrando nella categoria catastale «D», tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali, non venendo meno la natura economica dell’attività per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l’Ente territoriale piuttosto che una azienda municipalizzata o una società in house partecipata dal Comune, in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 8 febbraio 2022, n. 3921

 

Rifiuti - Gestione - Raccolta e smaltimento - Comuni - Servizio - Tassa comunale - Natura tributaria - Esenzione - Riduzione

Premesso che i servizi concernenti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, e data la natura autoritativa e non sinallagmatica  della tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli immobili, come tale dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, in virtù della presunzione di produttività di rifiuti, ai fini dell’esenzione o della riduzione dell’imposta sugli immobili destinati ad attività commerciali, gli utenti non possono meramente sottrarsi all’obbligo adducendo di non volersi avvalere di tali servizi, essendo irrilevante la volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività.
Il contribuente può, pertanto, beneficiare delle riduzioni obbligatorie previste per legge, a prescindere dalla puntuale previsione nel regolamento comunale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, purché debitamente istituito e attivato, solo fornendo la prova, con onere a suo carico, della oggettiva contrazione del servizio e dei relativi costi per il suo espletamento, fondata su motivi oggettivi, con riguardo a una determinata zona comunale di significativa estensione e a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti.

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3355

 

Rifiuti - Gestione - Autorizzazione - Rifiuti pericolosi - Attività illecita - Illecito istantaneo - Reato comune - Condotte - Occasionalità - Indici presuntivi - Minima organizzazione - Dato ponderale

Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall’articolo 256, comma 1, del Dlgs n. 152 del 2006, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa e, trattandosi, peraltro, di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale.
Inquadrate le condotte che configurano le attività di gestione dei rifiuti non autorizzate secondo la definizione dell’articolo 183, comma 1, lettera nn) del Testo Unico ambientale, quali «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti», unitamente al commercio e all’intermediazione, ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono invece essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività, come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto stesso, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 31 gennaio 2022, n. 3331