Urbanistica

Responsabilità solidale, basta la forma libera per il visto di conformità versione «ora per allora»

Possibile analizzare solo le informazioni in possesso delle imprese che hanno fatto i lavori

di Claudio Carpentieri (*)

Le imprese dell’edilizia che hanno riconosciuto degli sconti in fattura su lavori per cui non vi è o non vi era l’obbligo del rilascio del visto di conformità da parte del proprio cliente nel modello di opzione, per avere la possibilità di cedere i crediti ancora presenti nel cassetto fiscale devono produrre un visto “ora per allora”, senza che gli intermediari abilitati sappiano ancora come rilasciarlo. Si tratta di ammontari importanti di crediti incagliati che le banche non acquisteranno mai senza avere tutta la documentazione necessaria per ridurre la loro responsabilità.

L’articolo 33-ter del Dl n. 115/2022 (il decreto aiuti bis), introdotto dalla legge di conversione, ha limitato la responsabilità dei cessionari, che acquistano crediti relativi a detrazioni fiscali, alle sole ipotesi di colpa grave o dolo, qualora siano stati prodotti: il visto di conformità, l’asseverazione e l’attestazione della congruità dei costi. Qualora l’acquisto sia riferito ad un credito per il quale la documentazione sopra richiamata non era ancora in tutto o in parte obbligatoria o non lo è tuttora (lavori ad edilizia libera ovvero di ammontare inferiore a 10mila euro), l’impresa che ha eseguito i lavori, per poter cedere il credito, potrà acquisire la documentazione mancante “ora per allora”.

In attesa di un chiarimento ufficiale dell’agenzia delle Entrate, va sottolineato che la necessità di ottenere un visto di conformità postumo pone due interrogativi:

1 quali sono le modalità tecnico/operative per il rilascio del visto di conformità “ora per allora” da parte di Caf e professionisti, posto che il visto di conformità per i visti “ordinari” è rilasciato al committente dei lavori nel modello di opzione per la cessione del credito;

2 quali sono i contenuti del visto di conformità ed i controlli che il professionista abilitato o il Caf devono porre in essere, dal momento che il visto è richiesto al professionista o al Caf dall’impresa/fornitore che ha eseguito i lavori, solo in un successivo momento rispetto alla maturazione della detrazione.

Riguardo al primo punto, si può ritenere che il visto possa essere rilasciato in forma libera dal professionista o dal Caf. Documento nel quale si dovranno riportare sommariamente i dati del committente e dell’impresa che ha eseguito i lavori e che ha riconosciuto lo sconto; i dati della fattura emessa, nonché i dati riferiti al “bonifico parlante” ricevuto, per la parte non riferibile allo sconto. Considerando, inoltre, che questo visto è finalizzato esclusivamente a ridurre la responsabilità del cessionario per eventuali violazioni commesse, non dovrebbe essere comunicato in alcun modo all’agenzia delle Entrare, tuttavia dovrà essere conservato dal fornitore e dall’intermediario finanziario cessionario del credito, per poterlo esibire nelle ipotesi in cui siano posti in essere dei controlli da parte dell’agenzia delle Entrate.

Riguardo al secondo punto è importante ricordare che i documenti necessari per l’apposizione del visto di conformità (tra i quali l’attestazione di congruità delle spese) sono richiesti al beneficiario/cedente i bonus edilizi. In riferimento al visto di conformità “ordinario”, infatti, la logica è quella di analizzare tutta l’operazione lato beneficiario del bonus, per appurare l’esistenza in capo a tale soggetto della detrazione fiscale: requisiti soggettivi, oggettivi, presenza della documentazione “tecnica”, esistenza del titolo edilizio (o autocertificazione) fattura, pagamento con bonifico con ritenuta (in riferimento ai privati).

Al contrario, il visto di conformità “ora per allora” attiene alla possibilità per il cessionario di ridurre il suo grado di responsabilità nelle ipotesi di acquisizione di questi crediti e, conseguentemente, è richiesto all’impresa o al professionista che ha eseguito o partecipato ai lavori che intende cedere il credito maturato. Non si può certo pensare che sia il cliente dell’impresa che debba chiedere e pagare per il rilascio di un visto di conformità non obbligatorio, per consentire all’impresa che ha eseguito i lavori di cedere il proprio credito. Pertanto, questo visto dovrebbe comprendere esclusivamente la certificazione delle sole informazioni che possono essere in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori.

* responsabile dipartimento politiche fiscali Cna

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