Fisco e contabilità

Certificazione Covid-19 per l'esercizio 2022, rebus restituzione dei fondi anche dopo il comunicato del Mef

Necessario un intervento del legislatore che autorizzi le amministrazioni alla rettifica dei dati di rendiconto 2022

di Daniela Diani

Gli scenari paradossali che prefiguravano la restituzione dei fondi Covid e dei fondi relativi ai trasferimenti per caro energia in caso di acquisizione di maggiori entrate dell'ente nell'esercizio 2022 sono stati davvero fugati dal recente comunicato del ministero dell'Economia?

É vero che l'importante è il risultato, che pare raggiunto, tuttavia, in materia di finanza locale non è la stessa cosa se il mezzo attraverso il quale lo stesso è raggiunto è una legge, un decreto ministeriale, una circolare oppure un comunicato.

Ricordiamo che una legge (articolo 106 del Dl 34/2020) aveva previsto l'emanazione di un decreto atto a regolare - annualmente - i criteri per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, e un'altra legge (articolo 12, comma 785, della legge 197/2022) aveva definitivamente stabilito che con decreto ministeriale da adottare entro il 31 ottobre 2023 sarebbero stati individuati criteri e modalità per la verifica finale a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, disponendo l'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti territoriali ed i comparti nonché la restituzione delle eventuali risorse ricevute in eccesso al bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esercizio 2023 ci saranno due step: il primo, al 31 maggio, per la rendicontazione annuale, il secondo, al 31 ottobre, per la verifica finale da parte dei ministeri competenti. E così gli enti locali certificheranno prima, entro il 31 maggio 2023, secondo il modello approvato con Dm 18 ottobre 2022 che rileva in modo del tutto distorsivo - insieme alle minori entrate, anche le maggiori entrate, e poi, entro il 31 ottobre, il tavolo tecnico farà una sintesi finale delle certificazioni.

Come interviene, e con quale valore il "comunicato" del Mef? Il comunicato ci rende edotti di un criterio che adotterà il tavolo tecnico prodromico all'emanazione del decreto di conguaglio finale entro il 31 ottobre 2023: la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello Covid-19/2022. E una prima domanda sorge spontanea: poiché tale effetto distorsivo era già presente nel 2021, laddove la certificazione 2021 avesse evidenziato la stessa fattispecie, anche per questa certificazione varrà lo stesso criterio?

In ogni caso la certificazione 2022, a modello invariato (il comunicato non può certo variare quanto approvato con decreto) chiuderà con un risultato di cui è parte anche quella rilevazione di maggiori entrate che però, a detta di un "comunicato" sicuramente autorevole non sarà "considerata". E quale valore giuridico è possibile riconoscere al comunicato?

E ancora, sulla base di quale dato il responsabile dei servizi finanziari potrà determinare o rideterminare nel caso di rendiconto 2022 già approvato, il valore dell'avanzo vincolato derivante dal fondo funzioni e dai contributi per caro energia nell'allegato a 2) e negli altri documenti di rendiconto?

Il dato legale risultante dalla certificazione (sottoscritta anche dai revisori dei conti) o il dato «che sarà considerato» dal tavolo tecnico? La risposta non può che essere la prima con buona pace di quegli enti che potrebbero dover registrare un disavanzo di amministrazione fittizio o bloccare fittiziamente risorse altrimenti applicabili a bilancio.

In questa ambigua situazione non possiamo che auspicare un intervento del legislatore che autorizzi le amministrazioni alla rettifica dei dati di rendiconto 2022 in funzione del valore della certificazione risultante dal modello Covid al netto delle informazioni relative alla componente della Sezione 1- Entrate.

E augurarci che in quella sede il legislatore, laddove vorrà ancora esercitare la deroga di lasciare alla competenza del responsabile dei servi finanziari la rettifica degli allegati al rendiconto 2022 al fine dell'adeguamento alle risultanze della certificazione Covid 19-2022, si ricordi che la rettifica riguarda non solo gli "allegati "a) e a2) ma anche il quadro degli equilibri di bilancio , il quadro generale riassuntivo, ma soprattutto il conto economico e lo stato patrimoniale, il piano degli indicatori e dei risultati unitamente alla relazione ex articolo 151, comma 6, del Dlgs 267/2000.

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