Fisco e contabilità

Accertamenti Imu alla prova della quota statale

di Stefano Baldoni (*) -Rubrica a cura di Anutel

Molti Comuni in questi giorni stanno completando l'attività di controllo relativa all'Imu 2012, i cui termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento sono in scadenza il prossimo 31 dicembre, quantomeno per le ipotesi in cui non vi era l'obbligo di presentazione della dichiarazione (articolo 1, comma 161, della legge 296/2006).
Nella verifica delle posizioni si riscontrano di frequente contribuenti che non solo hanno versato un tributo inferiore a quanto dovuto, ma hanno altresì errato nella ripartizione delle somme tra il comune e lo Stato.

L'errata ripartizione del versamento dell'imposta
Con la nascita dell'Imu è stata introdotta una quota del tributo destinata allo Stato, le cui regole di determinazione sono mutate nel tempo. Mentre nel 2012 la quota statale era pari al 50% del tributo, calcolato con le aliquote di base fissate dall'articolo 13 del Dl 201/2011, fatta eccezione per quello dovuto sull'abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie a essa assimilate e sui fabbricati rurali strumentali (articolo 13, comma 11, del Dl 201/2011), dall'anno 2013 la quota statale del tributo è dovuta solo sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D, sempre da calcolarsi applicando l'aliquota di base (articolo 1, comma 380, della legge 228/2012). Specialmente nel 2012 diversi contribuenti hanno commesso degli errori nella ripartizione del tributo, riconducibili alle seguenti casistiche.
In primo luogo, si riscontra la situazione di coloro che hanno versato correttamente il tributo, ma che hanno assegnato allo Stato una quota maggiore, a discapito di quella comunale. In questo caso il Comune, a cui spetta anche il compito di provvedere al controllo sulla quota statale (anche se la norma che conteneva tale previsione, il comma 11 dell'articolo 13, è stata successivamente abrogata), ovviamente non emetterà alcun avviso di accertamento, poiché il debito tributario è stato totalmente adempiuto, ma deve richiedere allo Stato la restituzione delle somme indebitamente percepite. Ciò avviene, a mente dell'articolo 1, comma 725, della legge 147/2013 e del decreto interministeriale 24 febbraio 2016, tramite l'impulso di un'apposita comunicazione che il contribuente deve inviare al Comune ovvero direttamente d'ufficio da parte dell'ente.

L’iter di recupero
Una volta completata l'istruttoria, da concludersi entro 180 giorni, il Comune comunica al Ministero l'importo totale versato allo Stato, ma di competenza del Comune stesso. La comunicazione avviene mediante l'inserimento dei dati nell'apposita piattaforma “Okeanos”, predisposta dal ministero dell'Economia. Una volta completato l'inserimento dei dati da parte dell'ente, il ministero dell'Economia comunica le risultanze al ministero dell'Interno che provvede alle necessarie regolazioni. Vi è da rilevare che, nel caso dell'Imu dagli anni 2013 in avanti, i Ministeri competenti procedono alle conseguenti regolazioni del fondo di solidarietà comunale. Ciò avviene poiché la ripartizione del fondo 2013 ai singoli Comuni fu fatta tenendo anche conto del gettito Imu 2013, calcolato ad aliquota di base. Gettito che evidentemente varia nel caso di somme spettanti al Comune versate allo Stato (o viceversa), con conseguente effetto sul valore finale del fondo stesso. Per l'inserimento della richiesta la piattaforma informatica necessita di una serie di informazioni riferite al contribuente, da compilare per ogni quota da rimborsare (vedasi le istruzioni operative della piattaforma Okeanos). Nel caso in cui l'importo totale versato dal contribuente sia invece insufficiente, oltre che mal ripartito tra Comune e Stato, il Comune provvederà alla notifica di un avviso di accertamento al soggetto passivo, richiedendo la sola differenza d'imposta complessiva, oltre alle sanzioni e agli interessi di legge. Tuttavia, poiché una quota dell'imposta comunale è stata incassata dallo Stato, l'ente dovrà altresì inserire nella piattaforma tale importo, oltre ai dati del contribuente interessato, al fine di ottenerne il rimborso. Così, ad esempio, se il contribuente doveva versare un'imposta di 100, 50 quota Comune e 50 quota Stato, e lo stesso ha versato un importo di 80, di cui 60 quota Stato e 20 quota Comune, il Comune richiederà al contribuente la differenza di 20, mentre provvederà a richiedere allo Stato la restituzione di 10, pari alla quota statale eccedente il dovuto. Alla fine otterrà esattamente l'importo di 50 di sua competenza. Potrebbe capitare altresì che il contribuente versi correttamente l'importo totale, determinando però una quota comunale superiore al dovuto, a discapito di quella statale. Anche in questo caso il comma 727 dell'articolo 1 della legge 147/2013 impone la comunicazione della quota riscossa in eccedenza allo Stato, in modo che il Comune possa provvedere alla sua restituzione all'Erario. Come in precedenza, a decorrere però dal 2013, tale spostamento determina la necessità di regolazioni contabili sul fondo di solidarietà comunale.
Se l'importo versato dal contribuente è insufficiente, l'ente procederà come nell'esempio che segue:
• Ponendo un importo totale dovuto di 100, 50 quota Comune e 50 quota Stato, e che il contribuente abbia versato una quota comunale di 60 e una statale di 20, per un totale di 80, il Comune provvederà alla notifica di un avviso di accertamento per recuperare il minor importo versato (20) il quale anche se relativo alla quota statale è di spettanza comunale in sede di accertamento, mentre dovrà inserire nella piattaforma Okeanos l'importo di 10, pari alla differenza tra la quota comunale versata e quella dovuta, di spettanza statale. Tali operazioni rendono quindi ancora più macchinosa l'attività di controllo dell'Imu, costringendo gli enti ad analizzare attentamente gli errori di versamento commessi dai contribuenti.

(*) Vice Presidente Anutel - Docente esclusivo Anutel

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