Imprese

Meno vincoli per i progetti pubblico privato con i fondi Pnrr

Una delibera dell'Anac (condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e Dipe) esclude il conteggio dei fondi Pnrr dal limite del 49% imposto al soggetto pubblico

di Giorgio Santilli

Più spazio ai privati nel Pnrr con la formula del partenariato pubblico-privato (Ppp). L'Anac ha approvato infatti una delibera che esclude il conteggio dei fondi del Pnrr - in molti casi assegnati a fondo perduto - dal limite del 49% imposto al soggetto pubblico. La decisione dell'Autorità comporta una riduzione di vincoli importante, proprio per favorire la partecipazione dei privati ai progetti Pnrr. La delibera di Anac è stata condivisa da Anci, Istat, Corte dei Conti, Ragioneria dello Stato, Università Bocconi e Dipartimento Dipe. Recentemente era stata una circolare del presidente del Consiglio Draghi a rilanciare il Ppp, con il duplice obiettivo di favorire la partecipazione privata a progetti di pubblica utilità e al tempo stesso evitare, nel rispetto delle regole Ue dettate da Eurostat, che questi investimenti siano classificati come debito pubblico. Anche Anac spinge nella direzione di un rilancio del Ppp utilizzando la leva Pnrr. «Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dalla Ue, anche nell'ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato pubblico privato non può superare il 49% del costo dell'investimento complessivo», scrive Anac nella delibera, dopo aver acquisito un parere della Ragioneria generale dello Stato e del Dipe.

La questione assume particolare importanza in questa fase caratterizzata da ingenti risorse economiche di provenienza comunitaria, in primo luogo Pnrr. Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Ppp per la costruzione o la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l'utilizzo dei fondi europei (anche Pnrr) e, in particolare, l'incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell'investimento in tali operazioni.Nella delibera Anac richiama sia il «Manual on Government deficit and debt» di Eurostat, ossia il manuale attuativo del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell'Ue (Sec 2010), sia il codice degli appalti italiano. Il manuale Eurostat specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all'apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria. Se si distinguono risorse Ue a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), Anac precisa che l'indicazione di escluderle dal contributo pubblico si applica alle sole risorse europee a fondo perduto.La delibera è stata inviata anche al Consiglio di Stato: è infatti una anticipazione interpretativa di soluzioni che potranno essere recepite nel nuovo codice appalti.

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