Urbanistica

Bonus edilizi, dal 20 agosto cessioni senza il vincolo del 1° maggio

In Gazzetta ufficiale le modifiche al Dl 73 inserite in Parlamento che diventano operative dal 20 agosto. Parte lo stop ai limiti Ue sui crediti alle imprese contro il caro energia

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Sulle cessioni dei bonus edilizi la partita torna in mano all'amministrazione finanziaria. Con la pubblicazione della legge 122/2022 di conversione del decreto semplificazioni fiscali sulla «Gazzetta Ufficiale» del 19 agosto, entra in vigore dal 20 agosto la norma che cancella il vincolo del 1° maggio sulle cessioni dei crediti a tutte le partite Iva, inclusi quelli datati 2021. Nell'iter di approvazione, conclusosi definitivamente dal Senato il 2 agosto, il Parlamento ha eliminato il paletto introdotto di fatto con il primo decreto Aiuti in fase di conversione. In quell'occasione, Governo e Parlamento hanno aperto le cessioni dei bonus a imprese e professionisti ma avevano lasciato immutato il riferimento alle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura comunicati all'agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022 in poi. Con il risultato che professionisti e imprese hanno continuato ad avere crediti ante maggio 2022 ancora incagliati e di fatto inutilizzabili ai fini di una loro possibile monetizzazione. Tolto il blocco del 1° maggio per rimettere in moto la macchina dei crediti e degli sconti in fattura ceduti a terzi la palla torna in mano all'amministrazione finanziaria chiamata ad aggiornare nuovamente le procedure di cessione.

Quella sul Superbonus non è la sola novità in arrivo oggi con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 73/2022. A cadere - dal 20 agosto - è anche il riferimento al vincolo Ue del «de minimis» per le imprese che utilizzano i bonus energia. Un vincolo che, anche in questo caso, era stato introdotto con un emendamento al primo decreto Aiuti. Si trattava di un limite stringente che se rimasto in vigore avrebbe precluso l'utilizzo dei crediti d'imposta alle imprese già pesantemente colpite dai rincari delle bollette di gas ed energia elettrica. Gli aiuti «de minimis», il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale di 200mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti ottenuti non solo da una data impresa, ma da tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo. In un periodo come quello degli ultimi 3 anni, in cui moltissime imprese hanno ottenuto dallo Stato degli aiuti (prima per il Covid e ora per la guerra in Ucraina), alcune imprese particolarmente danneggiate dalla crisi e che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200mila euro potrebbero trovarsi ad avere diritto solo ad un minimo credito d'imposta per l'acquisto di energia e gas, o addirittura a nessuno.

Sempre sul fronte delle imprese, con la conversione del Dl viene mitigato il Codice della crisi là dove fa scattare la segnalazione di un debito tributario. Con la modifica in vigore dal 20 agosto, le Entrate dovranno inviare la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) di importo superiore a 5mila euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20mila euro. Con la versione precedente alla modifica parlamentare, invece, la segnalazione era dovuta per i debiti superiori a 5mila euro ed entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Ora si interviene anche sul termine di segnalazione che diventa di non oltre 150 giorni dalla presentazione delle comunicazioni sulle liquidazioni Iva. Mentre la decorrenza è fissata a partire dalle Lipe relative al secondo trimestre 2022.

Altra novità in vigore con la conversione è che in caso di attività istruttoria nei confronti di un contribuente, il quale oggi sa quando inizia l'accertamento ma non sa quando termina l'attività del Fisco, le Entrate dovranno comunicare entro 60 giorni dal termine dell'accertamento la fine dell'azione di controllo. Una comunicazione semplificata che potrà arrivare via sms, posta elettronica certificata (Pec) o anche attraverso l'App Io.Addio, poi, alla stampa di registri contabili, libri giornale e inventari, che potranno essere tenuti e conservati con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto informatico. Mentre università statali e non, regolarmente riconosciute, ed enti di ricerca entrano nel perimetro dei soggetti che potranno certificare le spese sostenute dalle imprese in ricerca e sviluppo che danno diritto ai crediti d'imposta.

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