Fisco e contabilità

Il conto economale non può rendicontare più esercizi ed essere privo del visto di regolarità

Sono questi i principi stabiliti nella sentenza/ordinanza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto

di Claudio Carbone

È irregolare il conto dell'agente contabile che attiene a una frazione della gestione non coincidente con l'esercizio finanziario. L'assenza del visto di regolarità/conformità del responsabile del servizio finanziario, inoltre, ne impedisce l'esame. Sono questi, in sintesi, i principi stabiliti nella sentenza/ordinanza n. 81/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto.

Il giudizio ha riguardato il conto reso per il periodo gennaio /ottobre dall'agente contabile. Dal riscontro veniva evidenziata l'irregolarità poiché il residuo periodo veniva rendicontato in un altro conto giudiziario sempre depositato presso la Sezione. In altri termini, l'agente aveva, senza alcuna motivazione, frammentato la rendicontazione della medesima gestione in due distinti conti giudiziali, resi nella medesima data: il primo, avente ad oggetto i primi dieci mesi dell'esercizio ed il secondo, oltre ai restanti due mesi, relativo ai primi otto mesi dell'esercizio successivo. In vista dell'udienza l'agente contabile, preso atto di quanto rilevato dal magistrato istruttore, provvedeva a depositare il conto ricompilato, ma privo del visto del responsabile del servizio finanziario in quanto il soggetto che rivestiva tale qualifica in relazione alla gestione rendicontata non era più in servizio.
Anche tale circostanza veniva censurata potendo e dovendo essere apposto il visto, quale condizione di procedibilità per l'esame del conto, da parte dell'attuale responsabile.

All'esito dell'esame del conto è stato osservato che la rendicontazione della gestione deve essere inscindibilmente collegata all'esercizio finanziario dell'ente, con le cui risultanze contabili deve quadrare. Diversamente, il conto non solo non consente di avere contezza, anche minima, della gestione del contabile al fine dell'accertamento della regolarità e, in ultima istanza, della relativa responsabilità, ma soprattutto non consente di verificare la concordanza con le altre scritture dell'ente.

Il conto è stato, infine, dichiarato irregolare con la conseguenza che l'agente non è stato ammesso a discarico poiché per i dati relativi alle riscossioni e ai versamenti effettuati non è stato possibile, ai fini dell'individuazione della gestione, riscontrarne l'attività di riversamento attraverso documenti organici, finalizzati a dare conto della gestione nella sua concreta articolazione in rapporto all'esercizio contabile di riferimento. E tale attività, sottolinea la sentenza, è propria dell'agente contabile e, pertanto, non può essere oggetto di un procedimento di supplenza del magistrato istruttore nel corso dell'esame sul conto. Tale insanabile irregolarità ha imposto l'adozione di una contestuale ordinanza al fine di disporre la ricompilazione del conto giudiziale in modo conforme al modello 21 del Dpr 194/1996 e richiesto la sottoscrizione dell'agente contabile al fine di riportare il visto di regolarità/conformità alle scritture contabili del responsabile del servizio economico finanziario dell'ente pro tempore all'atto della redazione del conto. È stato, infine, richiesto di indicare nel conto economale i dati della riscossione separatamente per tipologia di entrata su base mensile, i riferimenti delle quietanze di riscossione e di versamento in tesoreria e di evidenziare eventuali scritture di quadratura.

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