Urbanistica

Superbonus, prima cessione o sconto: opzione entro il 15 ottobre per soggetti Ires e partite Iva

Superbonus, si avvicina il termine di comunicazione alle Entrate. Con la circolare 33/E possibile «remissione in bonis» in caso di omissioni

di Giorgio Gavelli

Per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, rispettivamente operate da e ricevute da soggetti Ires e soggetti titolari di partita Iva, il termine di trasmissione all'agenzia delle Entrate scade il prossimo 15 ottobre, che, essendo sabato, dovrebbe slittare a lunedì 17. Infatti, a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del Dl 70/2011, «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo». Il vero problema, tuttavia, non è la scadenza, ma inquadrare correttamente il perimetro applicativo, oggettivo e soggettivo, di questa proroga (disposta dall'articolo 10-quater, comma 2-bis, del Dl 4/2022, inserito dalla legge 34/2022, di conversione del Dl 17/2022). Ricordiamo, infatti, che per i soggetti non compresi da questa disposizione, il termine è scaduto lo scorso 29 aprile.

A seguito dei chiarimenti forniti ieri dalla circolare 33/E/2022 (si veda il servizio nelle pagine 2 e 3) alle eventuali omissioni è applicabile l'istituto della «remissione in bonis» di cui all'articolo 2 del Dl 16/2012, quando ne sussistono i requisiti ricordati dallo stesso paragrafo 5.4 della circolare. Ciò significa che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di quelle sostenute nel 2020, entro il 30 novembre prossimo (per i soggetti "solari") è possibile inviare la comunicazione omessa nei termini (ossia non trasmessa entro il 29 aprile o che non sarà trasmessa entro il 15 ottobre, a seconda dei soggetti interessati), versando contestualmente la sanzione di 250 euro. E, in attesa dei tanto sospirati chiarimenti promessi dalle Entrate, ad oggi l'omissione non sembra avere alcun rimedio, così come non è dato sapere come correggere eventuali errori.

Tornando alla scadenza del 15 ottobre, in primo luogo è opportuno rammentare che si tratta della comunicazione di prima cessione (da beneficiario a terzo, non necessariamente un soggetto «vigilato») – anche eventualmente delle sole rate residue se si tratta di spese sostenute nel 2020 – ovvero di «sconto in fattura» riconosciuto dal fornitore, in quanto tutti i passaggi successivi avvengono direttamente in piattaforma e non tramite la comunicazione di cui al provvedimento del 3 febbraio 2022 prot. 35873. Il riferimento soggettivo, inoltre, va rivolto al beneficiario del bonus (in quanto destinatario dell'obbligo di comunicazione, quasi sempre tramite il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità o, comunque, tramite intermediario), a nulla rilevando che la sua controparte sia un soggetto Ires o un titolare di partita Iva.Lo sdoppiamento del termine ha presentato sin dall'inizio molti dubbi applicativi. La norma consente l'invio della comunicazione nel maggior termine ai soggetti Ires e ai titolari di partita Iva (dal testo sembra chiaro che si tratta di due categorie distinte di soggetti) tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre prossimo. Come già rilevato (si veda il Sole 24 ore del 12 e del 27 aprile) la citazione della scadenza del modello dichiarativo – oltre a non essere ben chiaro se riferita ad entrambe le categorie di soggetti – spiazza tutti coloro che, per i più vari motivi (periodo d'imposta "a cavallo" d'anno, operazioni straordinarie ecc.), hanno un diverso termine di presentazione della dichiarazione.

In effetti, la differenziazione del termine di invio di questa comunicazione sulla base della scadenza di presentazione del modello Redditi non sembra troppo razionale. Inoltre, va rilevato che la norma non collega la natura dei soggetti all'appartenenza dell'immobile su cui vengono eseguiti gli interventi a una determinata tipologia di reddito prodotto. Si potrebbe, quindi, interpretare il testo normativo (ma mancano gli opportuni chiarimenti) nel senso che tutti gli immobili di tali soggetti, anche se appartenenti alla sfera privatistica o istituzionale e, quindi, non commerciale o professionale, rientrino nella proroga. Questa lettura cerca di cogliere lo scopo del differimento, ossia evitare l'intasamento a fine aprile 2022 delle comunicazioni da parte dei soggetti che, non essendo interessati al modello 730 ed alla dichiarazione precompilata, non avevano in realtà alcuna premura di far confluire i relativi dati al sistema dell'agenzia delle Entrate.

Si tratterebbe, in buona sostanza, di un tentativo di far tendenzialmente coincidere i soggetti che slittano al 15 ottobre con coloro che non sono ammessi al modello 730, pur con il problema (ad esempio) dei soci di società di persone, privi di partita Iva ma non ammessi al 730. Cercando altresì di evitare che uno stesso proprietario con partita Iva (ad esempio, lavoratore autonomo o imprenditore individuale) o soggetto Ires sia soggetto a due scadenze diverse a seconda che l'immobile sui cui sono eseguiti gli interventi faccia parte o meno dell'attività commerciale o professionale esercitata.

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