Amministratori

Demanio marittimo, proroga valida per tutti

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana fornisce indicazioni operative

di Guglielmo Saporito

Sviluppi operativi per la complessa situazione del demanio turistico ricreativo, stretto tra la direttiva comunitaria Bolkestein e le proroghe disposte con legge del 2020. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 24 gennaio n. 116, fornisce indicazioni operative per gli operatori che, dopo la pronuncia n. 17/2021 dell’Adunanza lenaria, hanno visto ridursi la durata delle concessioni dal 2033 al 31 dicembre 2023.

I giudici siciliani, che avevano posto il problema della durata delle concessioni marine e lacuali al vertice della magistratura amministrativa, ottenendo una pronuncia sfavorevole alla proroga, danno indicazioni per la gestione fino a fine dicembre 2023. Da un lato viene accertato il diritto dei concessionari a fruire della proroga della concessione demaniale fino alla scadenza; nel contempo, è esclusa la responsabilità dell’Amministrazione connessa alla contrazione della durata della concessione. Tutti i concessionari potranno giovarsi dell’ orientamento, perché la sentenza 17/2021 ha portata generale e ha inciso su tutte le concessioni che il legislatore del 2020 aveva prorogato. Con un eguale metro, oggi, si inaugura un generale periodo di proroga temporanea, durante il quale i concessionari demaniali sono in una situazione analoga a quella degli occupanti abusivi di un alloggio tollerati in attesa di una soluzione.

I concessionari del demanio marittimo turistico ricreativo dovranno corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, senza alterare i luoghi, né effettuare investimenti o ipotizzare modifiche. Altre volte la Cassazione (38355/2021) si è occupata del regime di occupazione temporanea del demanio marittimo, sottolineando l’esistenza di una norma (articolo 8 Dl 400/1993) che prevede una maggiorazione dei canoni per gli occupanti abusivi. La situazione oggi generata dalla sentenza 17/2021 non può equipararsi a una vera abusività. I concessionari non sono retrocessi ad occupanti abusivi ma temporanei, fino a tutto il 2023. Gli attuali concessionari mantengono i poteri sul demanio marittimo e possono gestirlo con le pregresse modalità, curandolo e sfruttandolo nella stagione estiva 2022 e in quella successiva. Eventuali concorrenti che ambivano acquisire una concessione demaniale marittima turistica a seguito di gara, dovranno attendere il 2024. A tutti gli effetti, le attività ludiche e turistiche potranno continuare e nel contempo rimangono ferme le responsabilità vigenti prima della pronuncia del Consiglio di Stato.

La stabilizzazione dei concessionari evita anche i rischi di sanzioni penali che la Cassazione (21281/2018) aveva iniziato ad irrogare per assegnazione di beni demaniali senza le gare. Allo stesso modo, le forniture ed i rapporti di lavoro potranno continuare fruendo di un’abilitazione temporanea, frutto del compromesso varato dal Consiglio di Stato. La giustizia amministrativa non lascia alcuno spazio ai concessionari, qualsiasi comportamento vi sia stato prima dell’entrata in vigore del Dl 34/2020, che aveva tentato di rinviare tutti i problemi al 2033.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©