Urbanistica

Abusi edilizi, l'inottemperanza all'ordine di demolizione non si prescrive

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22646 depositata il 19 luglio, qualificando l'illecito come "permanente"

di Francesco Machina Grifeo

L'inottemperanza all'ingiunzione comunale relativa alla demolizione di un manufatto abusivo costituisce un illecito a carattere "permanente" e non dunque "istantaneo". Ciò rileva sia ai fini della prescrizione che inizia a decorrere solo dal momento della cessazione della permanenza - e cioè dalla demolizione del manufatto in ottemperanza all'ingiunzione a demolire - o dal momento della contestazione dell'illecito, la quale vale come atto interruttivo. Ma determina anche la sottoposizione delle condotte, quand'anche iniziate in epoca anteriore, alla normativa successiva – statale o regionale – per la parte di esse che si protragga anche sotto la vigenza delle nuove leggi. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22646 depositata il19 luglio, accogliendo il ricorso del comune di Ariccia contro due residenti.

Il Municipio, e il tribunale di Velletri gli aveva dato ragione, nel novembre 2016, aveva emesso una ordinanza-ingiunzione con la quale irrogava una sanzione pecuniaria di 20mila euro agli iniziali opponenti per non avere ottemperato alle ordinanze (del gennaio 2006 e del marzo 2007), con le quali gli era stata ingiunta la demolizione di alcuni manufatti abusivi realizzati su un fondo di loro proprietà. In secondo grado, la Corte di appello di Roma aveva ribaltato il verdetto. Per il Collegio infatti l'illecito andava qualificato come istantaneo - e non permanente – e dunque doveva ritenersi commesso alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica delle due ordinanze (rispettivamente, nel giugno 2006 e nel giugno 2007), quando non erano ancora vigenti né l'articoilo 31, comma 4-bis, Dpr 19 dicembre 2001, n. 380 (in quanto introdotto dal Dl 133/2014), né l'articolo 15, comma 3, della legge Reg. Lazio 11 agosto 2008, n. 15. Non solo dalla qualificazione dell'illecito come istantaneo discendeva altresì che, al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione era decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 689/1981.

Una lettura bocciata dalla Seconda sezione civile. Per la Cassazione infatti in tema di sanzioni amministrative occorre distinguere il momento perfezionativo dell'illecito (che nel caso di specie va individuato nella scadenza del termine di novanta giorni per ottemperare all'ingiunzione di demolizione) dal momento consumativo, che nell'illecito permanente è caratterizzato da una situazione giuridica già realizzata ma che si protrae nel tempo finché perdura la condotta illecita del contravventore. Ragion per cui gli illeciti contestati hanno carattere permanente.

Infatti, per un verso, l'interesse tutelato - assicurare l'ottemperanza all'ingiunzione a demolire e, in ultima analisi, tutelare l'interesse generale ad un ordinato e programmato assetto urbanistico – "non viene certamente meno una volta decorso il termine per procedere alla demolizione, ed anzi subisce un vulnus costante, se non crescente, dal protrarsi nel tempo dell'inottemperanza". Per l'altro, lo scadere del termine per l'ottemperanza "non comporta il venir meno, per il soggetto responsabile, della concreta possibilità di procedere, seppur tardivamente, alla demolizione così come, ancor prima, non fa venir meno il dovere del destinatario dell'ingiunzione a demolire di dare ottemperanza anche tardiva al legittimo ordine dell'autorità".

Da qui l'affermazione di due principi di diritto. Il primo: "Gli illeciti amministrativi contemplati dall'art. 31, comma 4-bis, d.p.r. 19 dicembre 2001, n. 380 - introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 - e dall'art. 15, comma 3, L. Reg. Lazio 11 agosto 2008, n. 15 hanno carattere permanente, in quanto con il vano decorrere del termine nelle norme medesime contemplato per la spontanea ottemperanza non vengono meno né gli interessi tutelati da dette previsioni né il dovere del destinatario dell'ingiunzione a demolire di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell'autorità".

Il secondo: "Conseguentemente, da un lato, il termine di prescrizione di cui all'art. 28, l. 689/1981, non decorre prima momento della cessazione della permanenza, dall'altro lato, le previsioni medesime sono applicabili anche all'inottemperanza rispetto ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, a condizione che l'inottemperanza medesima, quale che sia stata la sua durata pregressa, si protragga per ulteriori novanta giorni successivamente alla data di entrata in vigore delle suddette previsioni".

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