Urbanistica

Prevenzione incendi nei cantieri edili, la guida in 10 tappe per non sbagliare

Vademecum per imprese e tecnici: le cose da sapere per applicare le nuove regole in vigore dal 4 ottobre 2022

di Mariagrazia Barletta

Nuove regole, a partire dal 4 ottobre 2022, per la formazione e l'aggiornamento periodico degli addetti al servizio antincendio. Le manutenzioni ordinarie e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e su tutti i sistemi di sicurezza antincendio, dal 25 settembre del prossimo anno, vanno affidati esclusivamente a tecnici qualificati in possesso di uno specifico attestato rilasciato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Due dei tre nuovi decreti interministeriali, emanati per superare il decreto 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, andranno a impattare anche sui cantieri. I decreti in questione sono il Dm 1° settembre 2021, che introduce un percorso qualificante per i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio, e il Dm 2 settembre 2021 che affronta la Gestione della sicurezza antincendio (Gsa), la formazione degli addetti antincendio e definisce i requisiti che i relativi docenti devono soddisfare.

Infine, seppure indirettamente, qualche effetto sui cantieri lo sortisce anche il Dm 3 settembre 2021, il cosiddetto «Mini-Codice», seppure escluda i cantieri temporanei o mobili dal suo campo di applicazione. Dalla designazione degli addetti antincendio alla loro formazione, dalla valutazione del rischio alla gestione della sicurezza in fase di esercizio ed in emergenza: sono vari i cambiamenti che devono mettere in guardia i datori di lavoro delle imprese, i committenti e i coordinatori per la sicurezza, nella consapevolezza che si fa strada una metodologia della progettazione della sicurezza antincendio più incline a considerare le diverse misure da attuare come parte di un unico e complesso sistema, formato dall'insieme delle azioni di prevenzione, di protezione e dagli accorgimenti organizzativo-gestionali necessari per tenere a bada i rischi e affrontare eventuali emergenze.

1 - La designazione degli addetti antincendio
I datori di lavoro delle imprese devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione. Il servizio antincendio e di evacuazione - va ricordato - può essere gestito internamente dalla singola impresa, dal committente oppure può esserci una gestione di tipo comune tra le imprese. Resta infatti ferma la possibilità (prevista dall'articolo 104, comma 4 del Dlgs 81 del 2008) che il contratto di affidamento dei lavori sposti sul committente (o sul responsabile dei lavori) l'obbligo di organizzare il servizio antincendio, di pronto soccorso ed evacuazione. In tal caso, i datori di lavoro sono esonerati dalla designazione degli addetti. In questo caso e in quello di gestione in comune delle emergenze tra le imprese, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (Csp) prevede, nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc), il funzionamento del sistema di gestione delle emergenze di tipo comune. La normativa non dice quanti addetti bisogna designare, ma il numero dipende dalle dimensioni, dalla complessità e dalle peculiarità del cantiere, dai rischi specifici, dalle azioni e procedure da eseguire. Dunque, anche se le nuove norme del Dm 2 settembre 2021 si applicano anche alla nomina degli addetti al servizio antincendio nei cantieri, su questo fronte non ci sono novità perché restano fermi i pilastri fondati sul Dlgs 81 del 2008. Le innovazioni si concentrano sui capitoli della formazione e dell'aggiornamento degli addetti antincendio, obblighi che (a meno che non sia applicato il citato comma 4 dell'articolo 104 del "testo unico") sono a carico dei datori di lavoro.

2 - Formazione addetti/1. Quando scattano le nuove regole
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto Gsa (4 ottobre 2022), la formazione e l'aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovranno seguire nuove regole. In particolare, i corsi, tenuti da docenti qualificati, dovranno essere conformi alle nuove regole. I corsi di formazione e di aggiornamento organizzati secondo le vecchie direttive del Dm 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro il 4 aprile 2023 (entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dm 2 settembre 2021).

3 - Formazione addetti/2. Articolazione e caratteristiche dei corsi
Ogni compito - la messa in sicurezza degli impianti, l'attuazione dell'evacuazione dal cantiere, la comunicazione con i soccorritori, il coordinamento delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza, il contrasto di un incendio - presuppone delle caratteristiche personali, abilità e richiedono una formazione specifica. Dunque, gli addetti al servizio antincendio devono essere scelti adeguatamente dai datori di lavoro delle imprese (o dal committente quando si applica l'articolo 104, comma 4) che devono provvedere alla loro formazione. La formazione è obbligatoria e i relativi corsi devono soddisfare precisi requisiti. I corsi restano suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione del rischio incendi e della complessità delle attività, della durata di quattro, otto o 16 ore. I contenuti minimi, leggermente modificati rispetto al Dm del 1998, sono fissati dal nuovo Dm. Dunque, la durata dei corsi va scelta sulla base della valutazione dei rischi (effettuata tramite Pos e/o Psc) e delle linee di indirizzo contenute nel nuovo Dm. In particolare, il Dm del 2 settembre classifica le attività in tre livelli. Il livello tre include i cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi e quelli in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri. Per queste tipologie di cantieri i corsi di formazione sono di almeno 16 ore. Rientrano tra le attività di livello due, che comportano per gli addetti una formazione di almeno 8 ore, i cantieri in cui è presente anche una sola delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco (si tratta delle 80 attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011) e quelli in cui si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (fanno eccezione i cantieri che si sviluppano interamente all'aperto). Quando invece le lavorazioni e le sostanze presenti offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e quando la propagazione delle fiamme è improbabile (difficile che tali condizioni possano riguardare i cantieri) allora l'attività è classificata di primo livello e i corsi di formazione sono di quattro ore.

4 - Formazione addetti/3. L'aggiornamento periodico
Con il Dm 2 settembre 2021, per la prima volta viene fissata la periodicità dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Questi vanno ripetuti con cadenza almeno quinquennale. I contenuti minimi dei corsi di aggiornamento - va ricordato - erano stati definiti da una circolare dei Vigili del Fuoco (n. 12653 del 23 febbraio 2011). Ora quei contenuti vengono ripresi con qualche piccola correzione. I corsi di aggiornamento sono di due ore per le attività di livello uno, di cinque ore per quelle di livello due e arrivano a otto ore per le attività di livello tre.

5 - Formazione addetti/4. Le qualifiche richieste ai docenti
Per essere valido, un corso di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio deve essere tenuto da docenti qualificati, per i quali scatterà anche l'obbligo quinquennale di aggiornamento periodico. Per la prima volta, con il Dm 2 settembre 2021 vengono definiti i requisiti che un docente deve soddisfare per poter tenere lezioni agli addetti antincendio. Ad esempio, la norma ritiene qualificati come insegnanti per la parte teorica i professionisti antincendio iscritti nelle liste del Viminale. Gli stessi soggetti possono tenere lezioni anche per la parte pratica, ma solo dopo aver seguito un corso di almeno 28 ore tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superato un apposito esame.

6 - Formazione addetti/5. L'attestato di idoneità tecnica
Come il Dm 10 marzo 1998, il nuovo Dm sulla gestione della sicurezza individua un elenco di attività per le quali è obbligatorio, per gli addetti al servizio antincendio, conseguire l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, previo superamento delle prove di accertamento tecnico. Rispetto al Dm del 1998, l'elenco ha subito delle modifiche, ma che non riguardano i cantieri. In particolare, l'obbligo resta per i cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi e per quelli in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri.

7 - Manutenzioni e controlli nei cantieri
Impatta sui cantieri anche il Dm cosiddetto «Controlli» (Dm 1° settembre 2021), che andrà in vigore dal 25 settembre 2022. Si tratta di uno dei tre decreti interministeriali che andrà a sostituire il Dm 10 marzo 1998, artefice di una svolta epocale nell'ambito della prevenzione incendi. Il decreto ha infatti definito un percorso obbligatorio di qualificazione per tutti i tecnici che effettuano manutenzioni e controlli su impianti, attrezzature e su tutti i sistemi di sicurezza antincendio, tra i quali anche: gli estintori, le reti di idranti, gli impianti di rivelazione e allarme incendio (Irai), i sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze. Dal 25 settembre 2022, il datore di lavoro dovrà affidarsi esclusivamente ai soggetti in possesso della qualifica di tecnico manutentore qualificato rilasciata dai Vigili del Fuoco. L'elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un'apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale. Va ricordato che una circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco ha precisato che il Dm Controlli non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di protezione antincendio (impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio), per i quali vale il Dm 37 del 2008 (le manutenzioni straordinarie vanno comunque effettuate da imprese abilitate ai sensi del Dm del 2008). Resta l'obbligo per i datori di lavoro di predisporre e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici e delle manutenzioni, che deve essere sempre disponibile per gli organi di controllo. Il datore di lavoro deve effettuare le manutenzioni e i controlli periodici secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche e dal manuale d'uso e manutenzione e deve inoltre istruire i lavoratori affinché, con l'aiuto di idonee liste di controllo, effettuino la sorveglianza, verificando, tramite controllo visivo, che gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

8 - La presenza in cantiere di attività soggette a controllo
I cantieri non costituiscono di per sé un'attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma se si superano alcuni parametri che riguardano alcuni depositi o impianti (indicati nell'allegato I al Dpr 151 del 2011), allora scatta l'obbligo della Scia antincendio (potrebbe anche essere necessaria la valutazione del progetto) e c'è la specifica normativa di prevenzione incendi cui fare riferimento. Questo può accadere, ad esempio, con i depositi di gas infiammabili in recipienti mobili o fissi (come il Gpl), con i depositi di ossigeno, di legname, con gli impianti per la produzione del calore, i gruppi elettrogeni e gli impianti di distribuzione di carburanti. Possono essere presenti, inoltre, attività elencate nel regolamento di semplificazione del 2011 seppure al di sotto delle soglie di assoggettabilità. In questo caso, come accade ad esempio per gli impianti termici a gas, potrebbe esserci comunque una regola tecnica antincendio specifica da seguire che disciplina quell'attività anche al di sotto della soglia di assoggettabilità. E qui interviene la nuova normativa che andrà a sostituire il Dm 10 marzo 1998, e in particolare il cosiddetto «Mini-Codice», che ha ampliato di fatto il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi. Dunque, se l'attività è sottoposta ai procedimenti di prevenzione incendi e non ha una regola tecnica verticale, va applicato il Codice di prevenzione incendi. Va detto che alcune attività, come i depositi di legname e di carta, erano già sottoposti al Codice (Dm 3 agosto 2015) sin dalla versione originaria della norma. Dunque, i datori di lavoro e i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione devono prestare la massima attenzione alla presenza in cantiere di attività "sensibili" sul fronte antincendio.

9 – La gestione delle emergenze
La gestione delle emergenze, che sia di tipo comune o separata, resta centrale in quanto fa parte, come la valutazione dei rischi, delle misure generali di tutela individuate dal Dlgs 81 del 2008. E, come recita l'articolo 90 relativo ai cantieri temporanei o mobili, il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela. Il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio, applicandosi, nel caso dei cantieri, solo alla designazione e alla formazione e all'aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, non impatta sulla gestione delle emergenze nei cantieri. Resta valido tutto ciò che a riguardo dispone il "testo unico" sulla sicurezza. La gestione delle emergenze andrebbe comunque inquadrata nella più ampia e spesso trascurata gestione della sicurezza antincendio, intesa come misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza sia in fase di esercizio che in emergenza. Non si può ignorare che la Gsa, così come inquadrata nei nuovi indirizzi normativi, è fondamentale se ben concepita ed attuata e se risulta agganciata saldamente alla valutazione del rischio. Ovviamente, dal punto di vista progettuale, nel cantiere edile, la Gsa trova spazio nel Psc, se previsto, e nel Pos, e va adeguata alla dinamicità del cantiere, dove le situazioni di rischio possono mutare con lo stato di avanzamento dei lavori.

10 – La valutazione del rischio di incendi
Per contenere il rischio incendi e gestire correttamente un'eventuale emergenza, i datori di lavoro delle imprese e i professionisti a cui questi si affidano devono valutare attentamente e seriamente il rischio incendi e conseguentemente mettere a punto le misure di prevenzione, di protezione ed un efficace sistema di gestione della sicurezza antincendio. È l'unico modo per prevenire inneschi e contenerne gli effetti nel caso in cui le fiamme compaiano in un cantiere. In un cantiere i pericoli sono solitamente molti e vanno ben individuati per tenere a bada il rischio incendi. L'uso di fiamme libere, utilizzate ad esempio per la messa in opera di guaine impermeabilizzanti, la presenza di depositi di materiali e di sostanze infiammabili, di impianti elettrici fissi e temporanei, gli scavi in prossimità di reti per il gas, le operazioni di saldatura, il surriscaldamento di motori e macchine, etc.., possono determinare importanti incidenti. La valutazione del rischio resta dunque centrale per la scelta delle misure di prevenzione, di protezione e organizzativo-gestionali da mettere in atto nei cantieri. Anche in questo caso i datori di lavori e i professionisti che si occupano della sicurezza del cantiere devono dialogare per individuare i rischi e tenerli sotto controllo con misure individuate ad hoc.

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