Urbanistica

Edilizia privata, per annullare la Dia per interesse pubblico serve una motivazione

La rimozione del titolo edilizio, dice il Tar Sardegna, non può coincidere con il ripristino della legalità violata

di Davide Madeddu

La Dichiarazione inizio attività per opere edilizie di ampliamento viene annullata a lavori finiti, ma non è motivata. Il Tar della Sardegna (sentenza n.465/2021) accoglie il ricorso dei proprietari perché «la rimozione titolo edilizio non può coincidere con il ripristino della legalità violata». La vicenda inizia nel 2013 quando i due proprietari di un immobile, presentano all'ufficio competente del Comune di Cagliari la Dia per ampliamento di un fabbricato in applicazione del cosiddetto piano casa. I lavori iniziano il 13 maggio del 2014. Il 28 ottobre, a lavori ultimati il Comune avvia un primo procedimento di annullamento in autotutela della D.I.A. Dopo le osservazioni dei due proprietari il Comune comunica l'avvio di un nuovo procedimento di annullamento in autotutela della Dia. C'è quindi il ricorso al Tar con cui si chiede l'annullamento della «determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune con la quale è stato disposto l'annullamento della D.I.A». Per i ricorrenti ci sarebbero, tra le altre cose «eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione», «violazione normativa statale e regionale in materia di Suap», «violazione legge regionale Sardegna n. 3/08, art. 1, commi 16-32 e D.P.R. n. 160/10, denunciando, in particolare, l'omessa esplicitazione delle ragioni attuali e concrete di interesse pubblico all'annullamento e ritenendo illegittimamente in re ipsa detto interesse pubblico nel ripristino della legalità».

Per i giudici il ricorso «è fondato» e deve essere accolto, «cogliendo nel segno la censura afferente l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio del titolo edilizio». La motivazione del provvedimento, ribadita dal Comune nella memoria, si pone per i giudici «in contrasto con il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa» che «ha definitivamente chiarito che, nella materia edilizia, per la pubblica amministrazione che intervenga in via di autotutela su un titolo abilitativo, sussiste ‘l'onere di motivare puntualmente in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell'atto, tenendo altresì conto dell'interesse del destinatario al mantenimento dei relativi effetti', escludendo perciò che abbia cittadinanza la teorica della sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa».

Non solo, i magistrati sottolineano come «limitare la motivazione al semplice richiamo di esigenza di ripristino della legalità violata, significherebbe, in fondo, determinare a priori quale sia l'interesse pubblico concreto, che, al contrario, può essere determinato solo a valle dell'attività di acquisizione dei fatti e interessi rilevanti». Ricorso accolto e provvedimento annullato. Spese compensate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©